Transizione industriale: domande per i contributi dal 17 settembre 2025


Perchè associarsi

Al via le domande per il terzo bando “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”. Le istanze possono essere presentate dal 17 settembre 2025 al 10 dicembre 2025, esclusivamente on line attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. La nuova edizione della misura, finanziata dal PNRR, mette a disposizione oltre 134 milioni di euro. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con l’obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali. Quali sono gli investimenti ammissibili?

La finestra temporale per l'invio delle domande di contributo si apre dal 17 settembre 2025 al 10 dicembre 2025.
Si tratta della terza edizione della misura finanziata dal PNRR (Missione 2, Componente 1, Investimento 5.1, sotto-investimento 1), volta a supportare l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche dell'Unione Europea sulla lotta ai cambiamenti climatici.
Emanato in data 18 luglio 2025, il nuovo bando ha una dotazione finanziaria pari a 134.018.568,13 euro, somma residua non utilizzata nella precedente edizione del bando (di cui al decreto direttoriale 23 dicembre 2024).
Due le riserve previste.
La prima, pari al 40% delle risorse stanziate, è destinata al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La seconda riserva, pari al 50% delle risorse stanziate, è invece a vantaggio delle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

Quali sono le novità del terzo bando

Rispetto alla precedente edizione, il nuovo bando presenta tre novità sostanziali:
1) in primo luogo, con il nuovo bando non è più concessa la possibilità di richiedere il contributo ai sensi del Quadro temporaneo Ucraina, in quanto il regime è prossimo alla scadenza (fissata al 31 dicembre 2025);
2) l’altra novità riguarda l’obbligo assicurativo contro eventi catastrofali: ai fini della presentazione della domanda, infatti, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.L. n. 39/2025 “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”;
3) infine, con il nuovo bando si amplia la platea dei soggetti che possono rilasciare la relazione tecnica da allegare alla domanda: a precise condizioni, tale perizia asseverata può essere redatta dai legali rappresentanti delle imprese richiedenti, limitatamente ai propri programmi di investimento.

Chi può presentare domanda

Le proposte progettuali possono essere presentate da imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale:
- regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
- che presentano programmi di investimento relativi a una sola unità produttiva, nella quale deve essere svolta un’attività rientrante nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Ai fini dell’ammissibilità, le imprese richiedenti devono:
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

Obbligo assicurativo contro eventi catastrofali
Come precedentemente accennato, l’accesso al bando è consentito solo se è stato adempiuto l’obbligo assicurativo contro gli eventi catastrofali.
È infatti previsto che, in sede di domanda di agevolazione, il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare di essere in regola con gli obblighi relativi all’assicurazione dei rischi catastrofali, di cui all’articolo 1 del D.L. n. 39/2025. La predetta dichiarazione deve essere resa in relazione:
- alle domande di agevolazione presentate da imprese di grandi dimensioni;
- alle domande di agevolazione presentate dalle imprese di medie dimensioni, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni, a far data dal 2 ottobre 2025.
Per tali domande, l’adempimento dell’obbligo assicurativo deve sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.
Si ricorda che, per le micro e piccole imprese, a seguito della proroga disposta dal D.L. n. 39/2025, il requisito dell’adempimento assicurativo si applica alle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Quali sono i programmi d’investimento agevolabili

Possono essere proposti programmi di investimento aventi almeno uno dei seguenti obiettivi.
1)maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa: i programmi devono consentire il conseguimento, nell’ambito dell’unità produttiva oggetto dell’intervento, di un livello più elevato di efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa e non devono essere realizzati per conformarsi a norme dell'Unione adottate e in vigore.
I programmi di investimento possono altresì prevedere, per un importo non superiore al 40% del complessivo programma di investimento ammissibile, interventi volti alla realizzazione o installazione di:
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile;
- impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- impianti per lo stoccaggio di energia.
2)uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate: i programmi devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi adottando tecnologie che non costituiscono pratiche commerciali consolidate redditizie nell’Unione Europea:
2.1) migliore efficienza nell’uso delle risorse attraverso:
- riduzione netta delle risorse (ad eccezione dell’energia) consumate per la produzione di una determinata quantità di prodotto,
- sostituzione di materie prime o feedstock primari con materie prime o feedstock secondari (riutilizzati o recuperati, compresi quelli riciclati);
2.2) migliorare la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, preparazione per il riutilizzo, decontaminazione e riciclaggio dei rifiuti:
- generati dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati da terzi e che altrimenti sarebbero inutilizzati, smaltiti o trattati in base a un'operazione di trattamento che si colloca più in basso nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse, o che porterebbe a una qualità inferiore dei risultati del riciclaggio;
2.3) investimenti per migliorare la raccolta, la selezione, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che altrimenti resterebbero inutilizzati o utilizzati in modo meno efficiente dal punto di vista delle risorse.
Non sono ammessi interventi meramente volti a garantire l’adeguamento dell’unità produttiva alle norme dell'Unione in vigore o a normative nazionali in materia.
Nel caso di imprese energivore (tenute ad eseguire una diagnosi energetica obbligatoria nei siti produttivi), non sono ammessi gli interventi da attuare in esecuzione della diagnosi energetica.
Requisiti di ammissibilità dei programmi d’investimento
I programmi di investimento devono:
a) essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente all’intervento;
b) prevedere spese complessive di importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro;
c) essere supportati da una relazione tecnica, da redigere nella forma di perizia asseverata, che analizzi lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi per il conseguimento degli obiettivi ambientali e risultati attesi. Ai sensi del decreto direttoriale 18 luglio 2025, tale perizia asseverata può essere redatta, in funzione delle finalità perseguite, da:
- geologi, ingegneri e periti industriali, anche facenti parte dell’organico della società richiedente, iscritti all’ordine professionale di riferimento ovvero;
- esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo, ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da un Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA;
- società di servizi energetici (ESCO) certificate secondo la norma UNI CEI 11352 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo, ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA;
- i legali rappresentanti delle imprese richiedenti, limitatamente ai propri programmi di investimento che si intendono porre in essere all’interno del perimetro del sistema di gestione dell’energia, comprendente la/le attività e il sito/siti, per il quale è stata ottenuta la certificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO50001 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo, ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da un Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA;
d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di contributo. Per avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
e) essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo (salvo eventuale proroga non superiore a dodici mesi). Gli investimenti si considerano realizzati con l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.

Quali sono le spese ammesse

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, che afferiscono alle seguenti categorie:
a) investimenti:
- suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile);
- opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
- impianti, macchinari e attrezzature varie di nuova fabbricazione;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate;
b) formazione del personale (nei limiti del 10% del programma di investimento):
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto (spese di viaggio, alloggio, i materiali, le forniture, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati nel progetto) e a servizi di consulenza;
- spese di personale relative ai formatori, incluse le spese generali indirette (ad es. spese amministrative, locazione ecc.), e costi di consulenza connessi alla formazione.

Qual è la forma delle agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto, in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, di intensità variabile a seconda della tipologia di progetto, della sua localizzazione, dei target ambientali e della dimensione dell’impresa, come di seguito specificato.
Maggiore efficienza energetica:
i) Articolo 38 “Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica” del Regolamento (UE) n. 651/2024: costi ammissibili individuati, alternativamente, come:
- sovraccosti di investimento determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto,
- intensità di aiuto applicabile del 30% (+10% per le medie imprese, +20% per le piccole imprese, +15% «zone A», +5% «zone C»),
- costi totali di investimento: intensità di aiuto applicabile ridotte del 50%;
ii) Articolo 38-bis “Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva”:
- costi totali di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici,
- intensità di aiuto applicabile tra 25% e 30% (+10% per le medie imprese, +20% per le piccole imprese, +15% «zone A», +5% «zone C» + ulteriore 15 % se la prestazione energetica migliora del 40%).
Impianti energetici (autoconsumo):
Articolo 41 “Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno rinnovabile e cogenerazione ad alto rendimento”:
- i costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi dell'investimento;
- intensità di aiuto del 45% per gli investimenti nella produzione da fonti energetiche rinnovabili (+10% per le medie imprese, +20% per le piccole imprese);
- intensità di aiuto del 30% per qualsiasi altro investimento (ad es. stoccaggio) (+10% per le medie imprese, +20% per le piccole imprese).
Uso efficiente delle risorse:
Articolo 47 “Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare”:
- i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari;
- intensità di aiuto pari al 40% dei costi ammissibili (+10% per le medie imprese, +20% per le piccole imprese, +15% «zone A», +5% «Zone C»).
Cambiamento fondamentale del processo produttivo:
i) Articolo 14 “Aiuti a finalità regionale agli investimenti”:
- i costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi dell'investimento,
- intensità dell'aiuto stabilita nella Carta degli aiuti a finalità regionale (grandi imprese solo zona 107.3.a);
ii) Articolo 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI”:
- costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi dell'investimento,
- intensità del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese.

Come e quando presentare domanda

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 17 settembre 2025 e fino alle ore 12.00 del 10 dicembre 2025, esclusivamente on line attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web di Invitalia (www.invitalia.it).
Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento.
Si prevede una procedura valutativa a graduatoria diretta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento.
Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinabile sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in diversi ambiti ambientali.
Qualora si presentino situazioni di parità di punteggio, sarà data preferenza alla domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulti più contenuto.
La graduatoria finale sarà resa disponibile nella competente sezione dei siti internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Invitalia (www.invitalia.it).

Fonte: Ipsoa
Transizione industriale: domande per i contributi dal 17 settembre 2025

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