Approvata dalla Camera, in prima lettura, la proposta di legge recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. Con il provvedimento, che passa ora al Senato, si interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in “de minimis” per gli investimenti in start up e PMI innovative, consentendone la trasformazione, in caso di incapienza del contribuente, in un credito d’imposta da utilizzare in dichiarazione o da fruire in compensazione. Ma ci sono anche altre novità. Quali?
In arrivo nuove regole per le agevolazioni fiscali in favore delle start up e delle PMI innovative.
Le novità sono contenute nella proposta di legge “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti”, approvata in prima lettura dalla Camera nella seduta del 19 luglio 2023.
Ora il provvedimento passa all’esame del Senato.
Cosa prevede la normativa vigente per le agevolazioni agli investimenti
La proposta di legge approvata, in particolare, è diretta a favorire la fruizione di benefici fiscali previsti dall'art. 29 bis, D.L. n. 179/2012 e dall'art. 4, c. 9 ter, D.L. n. 3/2015.
Si tratta, nello specifico, della detrazione Irpef in regime “de minimis” pari al 50% (in luogo di quella ordinaria del 30%) della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start up innovative.
L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta l'importo di:
- 100.000 euro, nel caso di start up innovative (per un ammontare di detrazione non superiore a 50.000 euro);
- 300.000 euro, nel caso di PMI innovative (per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000 euro).
L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni e l'eventuale cessione, anche parziale, prima di tale termine, comporta la decadenza dal Beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 5, DM 28 dicembre 2020, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Come si trasforma l’eccedenza non detraibile in credito d’imposta
Con l’articolo 2 della proposta di legge si interviene su tale ultimo aspetto, prevedendo che nel caso di incapienza l'eccedenza non detraibile può essere trasformata in un credito d'imposta, utilizzabile:
- in dichiarazione in diminuzione delle imposte dovute, o
- in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi (senza alcun limite temporale).
A norma dell’emendamento 2.400, approvato dalla Camera dei Deputati, le predette disposizioni saranno applicabili dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. |
Quali plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni sono esentate
Altra novità prevista dalla proposta di legge riguarda la detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up e PMI innovative di cui all’ art. 14, D.L. n. 73/2021.
Ai sensi di tale disposizione, sono esentati da imposizione:
- le plusvalenze di cui all’art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis), TUIR realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni;
- le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del TUIR, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
L’articolo 3, in particolare, prevede che la detassazione non si applichi agli investimenti effettuati in regime “de minimis” con detrazione al 50%, di cui all'art. 29 bis, D.L. n. 179/2012.
A seguito di tale intervento, l’esenzione sulle plusvalenze da partecipazione resta solo per gli investimenti che godono della detrazione del 30%. |
Nel caso di investimenti in PMI innovative, è aggiunta un'ulteriore condizione per godere dell'esenzione.
In particolare, si prevede che, al fine dell’esenzione sulle plusvalenze da partecipazione, le PMI innovative partecipate devono possedere anche i requisiti previsti dal paragrafo 5 dell’articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Ciò significa che le imprese che al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI non quotate e soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
- non hanno operato in alcun mercato;
- operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
- necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni.
Intervenendo poi sul comma 3 dell’articolo 14, si dispone che, in caso di reinvestimento entro un anno in start up o PMI innovative, l’esenzione è accordata se:
- le partecipazioni cedute erano in possesso dell’investitore al 25 luglio 2021;
- la plusvalenza è reinvestita in PMI innovative in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014, sopra indicati.
Come previsto dall’emendamento 3.400, approvato dalla Camera dei Deputati, le predette disposizioni saranno applicabili dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. |