Verso nuove regole per lo smart working. Dal 1° settembre i datori di lavoro saranno tenuti a comunicare al Ministero del Lavoro la data di inizio e la fine delle prestazioni in lavoro agile dei propri dipendenti. E’ quanto previsto da una modifica al decreto Semplificazioni introdotta durante l’iter di conversione in legge alla Camera dei Deputati. La comunicazione andrà effettuata in via telematica. Il mancato rispetto dell’obbligo comporterà l’applicazione di una sanzione da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

 
Dall’iter di conversione in legge del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) arrivano nuovi obblighi in materia di smart working. Dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro dovrà comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Previste sanzioni amministrative in caso di inadempimento.
Con la probabile approvazione del decreto Aiuti bis potrebbe essere prevista una proroga dello smart working in scadenza il 31 luglio per soggetti fragili e genitori (entrambi lavoratori) con figli under 14 e della possibilità di utilizzo della modalità di comunicazione semplificata anche dopo il 31 agosto.
 

Requisiti e svolgimento dello smart working

La prestazione di lavoro può essere svolta in modalità agile qualora sussistano i seguenti requisiti:
- è possibile delocalizzare, almeno in parte, le attività assegnate, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
- è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- la prestazione lavorativa in modalità agile risulta coerente con le esigenze organizzative e funzionali dell’Ufficio;
- il dipendente gode di autonomia operativa e ha la possibilità di organizzare l’esecuzione della prestazione lavorativa;
- è possibile monitorare e verificare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.

 

Vantaggi del lavoro agile

L’adozione della modalità di lavoro agile consente il raggiungimento di una serie di obiettivi:
- promuovere una visione dell’organizzazione del lavoro ispirata ai principi della flessibilità, dell’autonomia e della responsabilità;
- ottimizzare la diffusione di tecnologie e competenze digitali;
- rafforzare le misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare dei dipendenti;
- promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa;
- riprogettare gli spazi di lavoro in relazione alle specifiche attività oggetto del lavoro agile.

 

Diritto di precedenza

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in tale modalità formulate da:
-lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità;
- lavoratori con figli in condizioni di disabilità grave (art. 18, comma 3-bis, L. n. 81/2017, introdotto dall'art. 1, comma 486, L. n. 145/2018).
Al riguardo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in data 29 luglio 2022, il D.Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022 che, in ottemperanza alle indicazioni impartite dalla direttiva UE n. 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi di lavoro in modalità agile devono dare la priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.
La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregivers. Le nuove regole entreranno in vigore, per espressa previsione legislativa, a decorrere dal 13 agosto 2022.

 

Divieto di discriminazione

In tema di lavoro agile la normativa di riferimento (L. n. 81/2017) afferma al comma 1 dell’art. 20 il principio secondo il quale il lavoratore che svolge la propria attività in modalità agile non deve essere discriminato rispetto al lavoratore che svolge la propria attività in ufficio: “il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

 

Modalità di stipula dell’accordo

L'accordo, che deve essere stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, disciplina:
- l'esecuzione della prestazione anche all'esterno dei locali aziendali;
- le modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro;
- i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione del lavoratore.
Nel caso di accordo a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con un termine di preavviso non inferiore a trenta giorni (novanta giorni in caso di lavoratori disabili) (art. 19, legge n. 81/2017).
Il lavoratore agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono l'attività esclusivamente all'interno dell'azienda.
Inoltre, è riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente e alla certificazione periodica delle competenze.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali o durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali. Quest’ultima tutela è riconosciuta unicamente a condizione che la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
N.B. Il datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai trasfertisti quando detto personale continua ad esercitare le lavorazioni corrispondenti ai rischi specifici della polizza dipendenti della P.A.T. in cui il lavoratore è iscritto. Dunque, se il lavoratore agile non deve eseguire compiti diversi da quelli per cui è già assicurato sembra che nulla in più si debba dichiarare ai fini INAIL, né sia necessario modificare la posizione assicurativa.

 

Informativa sulla sicurezza da fornire ai lavoratori

L’informativa sulla sicurezza da fornire ai lavoratori subordinati che operano in modalità agile deve contenere:
- le indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti outdoor;
- le indicazioni relative ad ambienti indoor privati;
- le modalità di utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro con particolari indicazioni per il lavoro con notebook, tablet e smartphone;
- le indicazioni relative a requisiti e corretto utilizzo di impianti elettrici con particolari indicazioni per impianti elettrici e dispositivi di connessione elettrica temporanea;
- l’informativa relativa al rischio incendi per il lavoro “agile”.

 

Trasmissione dati informativi

L’emendamento approvato in fase in conversione in legge alla Camera dei Deputati del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) prevede che, a partire dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. I medesimi dati di sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale.

 

Sanzioni

In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato in caso di violazione degli obblighi informativi (art. 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).
 
 
 
Fonte: IPSOA