Semplificazioni per le imprese

La mappa delle nuove misure

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Il disegno di legge Semplificazioni per le imprese, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2025, contiene un ampio pacchetto di misure in materia fiscale, di lavoro, ambiente e attività economiche. Tra le principali novità quelle riguardanti le fatture dei crediti d’imposta transizione 4.0 e 5.0, i contratti di sviluppo, i corsi di formazione per la sicurezza sul luogo di lavoro, il regime amministrativo delle insegne di esercizio.

È ampio il pacchetto di semplificazioni contenuto nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 4 agosto 2025. Le disposizioni spaziano dalla materia fiscale al lavoro, dall’ambiente alle attività economiche. In sintesi, le principali novità in arrivo.


Quali sono le semplificazioni in materia fiscale

Fatture dei crediti d’imposta transizione 4.0 e 5.0

Tra le semplificazioni previste, spicca quella che riguarda le fatture dei crediti d’imposta transizione 4.0 e 5.0.

La normativa vigente dei due bonus (art. 1, comma 1062, legge n. 178/2020, per il credito di imposta 4.0, e art. 38, comma 15, D.L. n. 19/2024, per il credito di imposta 5.0) richiede, ai fini dei successivi controlli, che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni eleggibili rechino l'espresso riferimento alla disposizione agevolativa.

Con il disegno di legge si interviene su tale adempimento: la modifica prevista, infatti, elimina l'obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni di legge, sostituendolo con un codice identificativo che dovrà essere stabilito con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Viene espressamente indicato che le novità si applicheranno con riferimento alle spese per l’acquisto di beni agevolati sostenute, ai sensi dell’art. 109 TUIR, dalla data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Salvaguardia per le dichiarazioni trasmesse telematicamente e scartate

Il Ddl prevede una “salvaguardia” per le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

In base all’art. 68 del Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al D.Lgs. n. 172/2024, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni si applica la sanzione amministrativa da 516 a 5.165 euro.

La norma di "salvaguardia" contemplata nel Ddl esclude l'applicazione della sanzione nell’ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate sono correttamente ritrasmesse entro il termine che sarà stabilito con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze e che decorrerà dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.

Termine per il versamento dell’imposta sostitutiva sui premi consistenti in beni e servizi

Il Ddl definisce il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 20% sui premi riconosciuti sotto forma di beni e servizi: il pagamento dovrà essere effettuato entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo o, se precedente, alla data di emissione della fattura.

Acquiescenza

Dovrebbe essere innovata anche la disciplina dell’acquiescenza. Con una norma ancora in fase di valutazione da parte del MEF, si dovrebbe sostituire il comma 1 dell’ art. 15D.Lgs. n. 218/1997. Con la nuova disposizione le sanzioni irrogate per imposta di registro e imposta su successioni e donazioni verrebbero ridotte a 1/3 se il contribuente rinuncia ad impugnare, totalmente o parzialmente, l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso, la misura delle sanzioni non potrà essere inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione o a formulare l’istanza di accertamento con adesione può essere parziale solo se riferita a singole violazioni dotate di rilevanza autonoma contestate nel medesimo atto.

Quali sono le semplificazioni in materia di lavoro

Sicurezza sul lavoro

Il Ddl contiene diverse misure di semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

In primo luogo, prevede che strumenti e dispositivi funzionali alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro possano essere impiegati senza un previo accordo sindacale o autorizzazione amministrativa.

Inoltre, in base alla bozza, viene consentito che nei corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro, oltre al personale di cui all’ art. 3 del decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2003, n. 388, il medico può avvalersi, anche per la parte teorica, della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale in possesso delle conoscenze teoriche richieste dal programma formativo.

Lavoratori in CIG che intraprendono altra attività lavorativa

Il Ddl prevede che il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale debba informare immediatamente il datore di lavoro di aver intrapreso un’attività lavorativa. L’INPS, appena ricevuta la comunicazione del lavoratore circa lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale, informerà il datore di lavoro che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale.

Percorsi formativi degli ITS Academy

In base alla bozza del Ddl viene consentito agli ITS Academy di stipulare protocolli di intesa con le imprese e con altri soggetti interessati per individuare professionalità interne, dotate della comprovata esperienza professionale richiesta, per l’insegnamento presso gli stessi ITS.

Principio dell'once only

Con un’altra norma di semplificazione, si interviene sull’ art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per esplicitare che al datore di lavoro non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Quali sono le semplificazioni in materia di attività economiche

Contratti di sviluppo

Il Ddl, stando alla bozza, apporta novità anche alla disciplina dei contratti di sviluppo di cui all’ art. 43 del D.L. n. 112/2008.

Nello specifico, viene disposto che, con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, potranno essere introdotte misure di semplificazione e di riduzione dei tempi dei procedimenti, nonché ulteriori misure di ampliamento delle condizioni di accesso alle agevolazioni, ferma restando la dotazione finanziaria a legislazione vigente. Tali misure saranno definite sulla base di appositi protocolli di intesa stipulati tra il MiMIT e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Al fine di semplificare il sistema delle verifiche antimafia per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi, si autorizza Invitalia a sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, con associazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, che abbiano già stipulato con il Ministero dell’Interno protocolli finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e che prevedano, in via convenzionale, l’estensione dei controlli antimafia nei rapporti con gli aderenti alle associazioni contraenti e l’utilizzo della documentazione antimafia rilasciata nell’ambito dei protocolli stipulati con il Ministero dell’Interno.

Regime amministrativo delle insegne di esercizio

Stando alla bozza in circolazione, il Ddl semplificherebbe anche il regime amministrativo delle insegne di esercizio.

In particolare, intervenendo sull’ art. 23 del Nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), con la norma previsa si dispone che la collocazione di insegne di esercizio sarà subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 1919-bis della legge n. 241/1990, allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l’attività (la SCIA dovrà essere corredata da un’asseverazione del tecnico abilitato).

Nel caso in cui l’ente proprietario della strada non sia il Comune, il SUAP, ai sensi dell’art. 19-bis della legge n. 241/1990, dovrà immediatamente trasmettere la SCIA all’ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini di 60 giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione, si applicheranno le sanzioni dell’art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990.

Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale dovrà essere predisposta, previa intesa in Conferenza unificata la modulistica unica standardizzata per la collocazione delle insegne.

Microimprese

Tra le norme previste figurano anche alcune semplificazioni per le microimprese.

In particolare, vengono ridotti gli obblighi sul rispetto della privacy. È infatti previsto che tali imprese potranno indicare un responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a 30 giorni (prorogabili al massimo a 90 giorni), un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto sarà adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo dovrà essere tempestivamente comunicato al SUAP e alla CCIAA territorialmente competente.

Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale

Una novità è prevista anche per le imprese agricole. Nello specifico, con la norma proposta, che interviene sull’art. 1,D.Lgs. n. 99/2004, si dispone che per i primi 5 anni dalla presentazione dell’istanza per il riconoscimento della qualifica imprenditore agricolo professionale (IAP) non saranno richiesti i requisiti di reddito da attività agricola.

Quali sono le semplificazioni in materia ambientale

In materia ambientale il Ddl prevede:

- procedure più snelle per i progetti di bonifica, anche in relazione agli interventi previsti dal PNRR;

- disposizioni per l'utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) nei processi industriali, in particolare nei cementifici, riducendo il ricorso a combustibili fossili di importazione estera;

- misure per rafforzare la sicurezza del trasporto via mare dei rifiuti, sia in acque nazionali che internazionali.


Fonte: Ipsoa

Semplificazioni per le imprese

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