RENTRI: chiarite le esclusioni dall’obbligo di iscrizione dopo la Legge 199/2025

La nuova norma ridefinisce i soggetti obbligati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e individua precise categorie escluse.

Perchè associarsi

La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, ha modificato il quadro normativo relativo al RENTRI – Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, sostituendo il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006.

La disposizione aggiornata individua in modo puntuale i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, tra cui: enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, produttori di rifiuti pericolosi, soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, nonché determinati produttori di rifiuti non pericolosi.

La norma prevede tuttavia specifiche esclusioni dall’obbligo di iscrizione, tra cui:

  • consorzi e sistemi di gestione individuali o collettivi;

  • alcune categorie di produttori di rifiuti disciplinate dall’articolo 190, commi 5 e 6, tra cui imprenditori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro, imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e, per i soli rifiuti non pericolosi, enti e imprese con non più di dieci dipendenti.

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse che risultino già iscritti al RENTRI dovranno presentare istanza di cancellazione tramite il portale dedicato; in mancanza, l’iscrizione sarà considerata volontaria.

Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono comunque tenuti a registrarsi nell’area riservata del portale per la gestione del Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo conforme al nuovo modello.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il portale ufficiale RENTRI.

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