Polizze catastrofali

Prossima scadenza

Perchè associarsi

Si sta avvicinando alla completa operatività l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali, requisito essenziale per accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Sarà necessario dimostrare la stipula della polizza: dal 30 giugno 2025, per le grandi imprese; dal 2 ottobre 2025, per le medie imprese; dal 1° gennaio 2026, per micro e piccole imprese e tutte le imprese di pesca e acquacoltura. Per un corretto adempimento, è essenziale, quindi, conoscere gli aspetti chiave dell’obbligo. Sette i possibili scenari che si possono presentare. Quali?

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023,art. 1, commi 101-111) e disciplinato con il decreto attuativo 30 gennaio 2025, n. 18 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025).
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile.
Come chiarito dalla relazione illustrativa del D.M. n. 18/2025, sono tenute ad assicurarsi tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti.
Sono escluse dall’obbligo assicurativo le imprese agricole (di cui all'articolo 2135 del codice civile), che continuano ad essere coperte dal Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici (art. 1, commi 515 e seguenti, legge n. 234/2021). La mancata sottoscrizione della polizza catastrofale non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma preclude l’accesso a numerosi incentivi pubblici. In particolare, l’art. 1, comma 102, della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) prevede che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofali.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto 18 giugno 2025 (pubblicato il 25 luglio 2025), ha dettagliato le misure agevolative gestite dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, a cui le imprese non avranno accesso se non presenteranno la polizza assicurativa a copertura dei rischi catastrofali.
L’elenco comprende importanti incentivi, come Smart&Start, i contratti di sviluppo, gli interventi per le aree di crisi industriale, gli incentivi per l’economia circolare e le energie rinnovabili, le misure di supporto alle cooperative, startup e venture capital.
Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in una nota del 5 agosto 2025, il predetto provvedimento riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese disciplinati da decreti adottati dal solo Ministro delle imprese e del made in Italy. L’elenco degli incentivi in esso riportato non è da ritenersi quindi tassativo ed è in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi, sempre di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, definita di concerto con altri Ministeri.
A seguito della proroga disposta dal D.L. n. 39/2025, il termine per adempiere all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali è fissato:
- al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE;
- al 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, e per tutte le imprese di pesca e acquacoltura.
Per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) n. 2775/2023, l’obbligo assicurativo è scattato dal 31 marzo 2025, ma fino al 30 giugno 2025 il mancato adempimento non è stato valutato ai fini dell’accesso alle agevolazioni.
I rischi da assicurare sono:
a) alluvione, esondazione, inondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali;
b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”;
c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Non sono considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi:
- la mareggiata; la marea;
- il maremoto;
- la penetrazione di acqua marina;
- la variazione della falda freatica;
- l’umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”).
Come chiarito da ANIA la polizza obbligatoria copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).
Inoltre, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 18/2025 non sono coperti i danni:
- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Sono sempre escluse nella polizza obbligatoria le spese di demolizione e sgombero.
I premi assicurativi saranno calcolati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
I premi dovranno essere aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell’impresa di assicurazione.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge di Bilancio 2024 le polizze possono prevedere uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. L’articolo 1, comma 3-ter, del D.L. n. 39/2025 ha escluso l'applicabilità di tali limiti alle grandi imprese, come definite dal D.M. n. 18/2025, e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio. Inoltre, le società controllate e collegate devono aver stipulato un contratto di assicurazione globale relativo all'intero gruppo aziendale.
​Fonte: Ipsoa
Polizze catastrofali: come gestire l’obbligo ai fini dell’accesso alle agevolazioni

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