Nuovo iperammortamento

Aliquote e beni agevolabili per il 2026

Perchè associarsi

I crediti d’imposta 4.0 e Transizione 5.0 si avviano alla conclusione. Nel 2026 saranno sostituiti da un nuovo iperammortamento previsto dal disegno di legge di Bilancio 2026. Le nuove percentuali di maggiorazione potranno arrivare al 180% per i beni 4.0 e al 220% nel caso di investimenti che consentono di raggiungere anche obiettivi green. Stando al testo del disegno di legge, dal 2026 ritornerebbero agevolabili anche gli investimenti in beni immateriali 4.0, che dal 2025 non godono più del relativo credito d’imposta. Quali sono gli altri beni agevolabili?


Stop ai crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0 a fine 2025. Dal 2026, gli investimenti in beni strumentali agevolati con un nuovo iperammortamento.

Il “passaggio di consegne” tra le due agevolazioni è previsto dall’art. 94 del disegno di legge di Bilancio 2026.

Il nuovo iperammortamento sarà valido per il solo 2026, con possibilità di completare l’investimento entro il 30 giugno 2027 se entro il 31 dicembre 2026 il relativo ordine sarà accettato dal venditore e saranno pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A meno di modifiche della Manovra nel corso dell’iter di approvazione, quindi, i crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0 saranno riconosciuti per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025. Solo per il credito di imposta beni materiali 4.0, l’agevolazione spetterà anche per gli investimenti che saranno effettuati entro il 30 giugno 2026 per i quali entro il 31 dicembre 2025 l’ordine sarà accettato dal venditore e saranno versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.


Ambito soggettivo dell’iperammortamento 2026

Per quanto riguarda la platea dei soggetti interessati dal nuovo iperammortamento, questa, come esplicitamente indicato nel Ddl. di Bilancio 2026, è limitata ai soli soggetti titolari di reddito d’impresa.

Il nuovo iperammortamento, pertanto, come i crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0, non spetterà agli esercenti arti e professioni.

Rispetto ai crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0, invece, l’iperammortamento ha un ambito applicativo più ristretto, non essendo applicabile alle aziende agricole, che determinano il reddito su base catastale. Per ovviare a tale esclusione, l’art. 96 del disegno di legge di Bilancio 2026 prevede un credito di imposta specifico per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Come per i crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0, l’iperammortamento non spetterà:

- alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267/1942), dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.


Qual è l’ambito temporale del nuovo iperammortamento

Sul piano temporale, il nuovo iperammortamento si applicherà agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, ovvero entro il 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;

- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Come espressamente previsto dal Ddl., il nuovo iperammortamento non si applica agli investimenti ammissibili al credito di imposta 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2025, ovvero gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati entro il 30 giugno 2026 per il quali entro il 31 dicembre 2025 l’ordine sarà accettato dal venditore e saranno versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.


I beni agevolabili con il nuovo iperammortamento

In base al testo del Ddl., dal prossimo anno ritornerebbero agevolabili anche gli investimenti in beni immateriali 4.0, che dal 2025 non godono più del relativo credito di imposta.

Nello specifico, la maggiorazione sarà riconosciuta per gli investimenti, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, in:

- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge di Bilancio 2017 (
legge n. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

- beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del D.L. n. 191/2023.


Le aliquote dell’iperammortamento 2026

Il beneficio dell’iperammortamento si concretizza in una maggiorazione del costo di acquisizione del bene, valevole ai soli fini delle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Dal punto di vista operativo, le agevolazioni si strutturano come una variazione in diminuzione, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini IRES e IRPEF (non IRAP), senza alcun impatto sotto il profilo civilistico/contabile.

Le percentuali di maggiorazione del nuovo iperammortamento saranno differenziate a seconda dell’importo e della tipologia dell'investimento.

In particolare, l’aliquota base della maggiorazione sarà pari a:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%, la maggiorazione aumenterà a:

- 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

- 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per espressa previsione normativa, la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 dovrà essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza del nuovo iperammortamento.


Semplificazioni per l’iperammortamento green

Come per il credito di imposta Transizione 5.0, anche per l’iperammortamento green saranno previste diverse semplificazioni.

In particolare, secondo quanto indicato al comma 6, la riduzione dei consumi energetici che permetterebbe di fruire delle aliquote maggiorate sarà considerata in ogni caso conseguita nel caso di:

- investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2027 (legge n. 232/2016), effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;

- progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%;

- investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), del D.L. n. 181/2023.


Modalità di accesso e cumulabilità

Come previsto per i crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0, l’accesso al nuovo iperammortamento non sarà automatico, ma l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Il beneficio sarà cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

La relativa base di calcolo dovrà essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti i medesimi costi ammissibili.


Beneficio salvo in caso di investimenti sostitutivi

Riprendendo quando già previsto per i crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0, il disegno di legge di Bilancio 2026 consente la sostituzione di un bene agevolato con il nuovo iperammortamento senza perdere la maggiorazione.

In particolare, come esplicitato al comma 9, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Attuazione subordinata ad un decreto ministeriale

Per dare attuazione al nuovo iperammortamento sarà necessario uno specifico decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il decreto attuativo, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2026 (1° gennaio 2026), dovrà stabilire in particolare:

- gli ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica;

- il costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo;

- la procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.


Fonte: Ipsoa

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