Legge quadro sull’intelligenza artificiale: cosa cambia per imprese e professionisti


Perchè associarsi

Via libera definito del Senato alla legge quadro sull’intelligenza artificiale. Le norme intervengono in diversi ambiti. Di particolare interesse le disposizioni per l’applicazione dell’AI in ambito lavorativo e nelle professioni intellettuali. È presente anche un pacchetto di misure per sostenere lo sviluppo dell'ecosistema italiano dell'AI. La legge incide poi nell’ambito della legge sul diritto d’autore, estendendo la tutela anche alle opere create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Vengono inoltre introdotte nuove fattispecie di reato per punire l’uso illecito dell’AI. Quali sono le novità?

Nella seduta del 17 settembre 2025, il Senato ha approvato, in via definitiva, la legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, che, nel solco del regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (AI Act), intende introdurre una normativa nazionale in materia, per mitigare i rischi e cogliere le opportunità derivanti dall'impiego dell'intelligenza artificiale.
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Il provvedimento è composto da 28 articoli, articolati in 6 sezioni:
- Capo I “Principi e finalità”;
- Capo II “Disposizioni di settore”;
- Capo III “Strategia nazionale, Autorità nazionali e azioni di promozione”;
- Capo IV “Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore”;
- Capo V “Disposizioni penali”;
- Capo VI “Disposizioni finali e finanziarie”.
La legge, come indicato all’articolo 1, reca princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale e ha l’obiettivo di:
- promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità;
- garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale;
- recepire e applicare a livello nazionale il regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act europeo).

Definizioni

L’articolo 2 contiene le definizioni necessarie all’applicazione delle disposizioni.
Ai fini della legge, si intendono per:
- sistema di intelligenza artificiale: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
- dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
- modelli di intelligenza artificiale: modelli che identificano strutture ricorrenti attraverso l'uso di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni.

Princìpi generali

L’articolo 3 definisce i princìpi generali per la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.
In particolare, secondo quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, i sistemi di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati:
- nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previsti dall’ordinamento italiano ed europeo;
- nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità;
- su dati e tramite processi di cui devono essere garantite e vigilate la correttezza, l’attendibilità, la sicurezza, la qualità, l’appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati;
- nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità, assicurando la sorveglianza e l’intervento umano.
Come precisato al comma 4, l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare:
- lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l’esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei princìpi di autonomia sussidiarietà;
- la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.

Dati personali

Il successivo articolo 4, invece, enuncia i princìpi per l’utilizzo dell’AI nell’informazione e la tutela dei dati personali.
Nello specifico, come indicato ai commi 1 e 2, l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale:
- non deve pregiudicare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, la libertà di espressione e l’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione.
- deve garantire il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell’Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza.
Ai sensi del comma 3, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale devono essere rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all’utente la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.
Il comma 4, infine, detta una specifica disposizione volta a garantire l’accesso dei minori alle tecnologie di AI. In particolare, viene disposto che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte dei minori di 14 anni nonché il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. n. 196/2003.
Per i minori che invece abbiano compiuto 14 anni, è prevista la facoltà di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali connessi all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale siano facilmente accessibili e comprensibili.

Sviluppo economico

L’articolo 5 reca i princìpi in materia di sviluppo economico, prevedendo che lo Stato e le autorità pubbliche:
- promuovano lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento per migliorare l’interazione uomo-macchina, anche mediante l’applicazione della robotica, nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all’avvio di nuove attività economiche e di supporto al tessuto nazionale produttivo;
- supportino lo sviluppo un mercato dell’intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi;
- facilitino la disponibilità e l’accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell’innovazione;
- indirizzino le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, possano essere privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l’elaborazione dei dati strategici presso data center posti nel territorio nazionale;
- favoriscano la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca.

Sanità e Giustizia

La legge regolamenta anche l’adozione dell’AI in alcuni ambiti strategici, tra cui:
- sanità (articoli 7, 8, 9, 10);
- giustizia. In particolare, l’articolo 15 esplicita che è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti. L’utilizzo dell’AI rimane consentito per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.

Lavoro

Gli articoli 11 e 12, invece, disciplinano l’utilizzo dell’AI in ambito lavorativo.
In particolare, all'articolo 11 viene stabilito che:
- l’intelligenza artificiale deve essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea;
- l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali;
- l’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro deve garantire l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea.
Viene poi esplicitato che il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’ articolo 1-bis del D.lgs. n. 152/1997.
L’articolo 12, invece, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’"Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro", che avrà il compito di:
- definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale;
- promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

Professioni intellettuali

L’articolo 13 è dedicato all’utilizzo di sistemi di AI nelle professioni intellettuali.
Per l’esatta definizione dell’ambito applicativo della disposizione, si può fare riferimento alla relazione illustrativa al disegno di legge che rimanda agli articoli da 2229 a 2238 del codice civile. Tali articoli concernono il contratto di prestazione d’opera intellettuale (in tale ambito, l’articolo 2230 fa rinvio, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con la natura del rapporto, alle norme di cui agli articoli da 2222 a 2228 del codice civile, relative al contratto d’opera in generale).
Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che l’articolo 13 riguarda solo i contratti di prestazione d’opera intellettuale e non anche a contratti (quali, per esempio, i contratti di edizione) di cessione o utilizzo di opere intellettuali precedentemente realizzate senza un incarico sottostante, opere che restano quindi al di fuori della disposizione.
Fatta questa premessa, l’articolo 13 limita alle attività strumentali e di supporto il possibile utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. In ogni caso, l’attività professionale deve restare contraddistinta dalla prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
A tutela del rapporto fiduciario tra professionista e cliente è previsto che le informazioni sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicati al destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.


Pubblica amministrazione

All’articolo 14 vengono dettate le disposizioni per l'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico.
In primo luogo, vengono specificato che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte delle pubbliche amministrazioni deve avere come scopo:
- l’incremento dell'efficienza dell'attività amministrativa;
- la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti;
- l’aumento della qualità e quantità dei servizi erogati.
In ogni caso, come specificato al comma 2, l'utilizzo dell'AI deve avvenire in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.
Ai sensi del comma 3, le pubbliche amministrazioni devono adottare misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.


Governance

Gli articoli 19 e 20 delineano la governance italiana e le azioni di promozione dell’AI.
In primo luogo, l’articolo 19 introduce la “Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale”, da aggiornare con cadenza biennale dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che dovrà definire le azioni strategiche per promuovere e sostenere lo sviluppo dell’AI.


In particolare, tale strategia dovrà perseguire i seguenti macro-obiettivi:
- favorire la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all’adozione di sistemi di intelligenza artificiale;
- coordinare l’attività della pubblica amministrazione in materia, promuovere la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale;
- indirizzare le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell’intelligenza artificiale.
Per assicurare la migliore realizzazione della strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, è prevista l’istituzione del Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata e composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell’università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati.
Il Comitato avrà il compito di coordinare:
- l’azione di indirizzo e di promozione delle attività di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e di applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale svolte da enti e organismi nazionali (che dovranno essere individuati dal Comitato), pubblici o privati, soggetti a vigilanza o destinatari di finanziamento pubblico, comprese le fondazioni pubbliche o private vigilate o finanziati dallo Stato, che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale;
- le attività di indirizzo delle politiche di formazione nelle competenze digitali e dell’IA svolte dai citati enti.
Il successivo articolo 20, invece, indentifica le autorità nazionali per l’intelligenza artificiale a cui viene affidato il compito di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di AI.
Le competenze sono ripartite tra due soggetti:
- l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), che sarà responsabile di promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, di definire le procedure ed esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale;
- l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che sarà responsabile per la vigilanza, incluse le attività ispettive e sanzionatone, dei sistemi di intelligenza artificiale, e per la promozione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza.
AglD e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea.
Il raccordo tra le due autorità e con gli altri soggetti pubblici (incluso il Garante per la protezione dei dati personali) è assicurato da un apposito Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto dai direttori generali delle due agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale.


Imprese, ricerca, sport

Gli articoli 21, 22 e 23 definiscono invece il pacchetto di misure per sostenere lo sviluppo dell'ecosistema italiano dell'IA.
Nello specifico, con l’articolo 21 vengono stanziati 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all’applicazione dell’intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.
L’articolo 22, invece, di modifica dell’ articolo 5, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 209/2023, prevede che rientri tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati l’aver svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
Tale misura agevolativa ha la finalità di incentivare il rientro in Italia dei giovani che lavorano all’estero sulla ricerca anche applicata delle tecnologie che riguardano i sistemi di intelligenza artificiale, favorendo così l’implementazione del capitale umano italiano per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.
Sono poi previste misure di sostegno per lo sport. L’intelligenza artificiale ha un’indubbia capacità di migliorare la consapevolezza e le conoscenze, indispensabili per agevolare l’accesso allo sport per le persone con disabilità, nonché l’organizzazione delle relative attività sportive, per tutti. Pertanto, la misura consente l’accesso ai sistemi di intelligenza artificiale per il benessere psico-fisico attraverso l’attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità e per l’organizzazione delle attività sportive.
Infine, con l’articolo 23 vengono fissate le misure finanziarie a sostegno di imprese operanti nei settori cruciali delle tecnologie digitali ovvero nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico (quantum computing).
Nello specifico, il comma 1 autorizza investimenti, fino a 1 miliardo di euro, sotto forma di equity e quasi equity, nel capitale di rischio direttamente o indirettamente, di:
a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede operativa in Italia, che operano nei settori dell’intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing, alle architetture aperte basate su soluzioni software, al Web 3, all’elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing);
b) imprese, aventi sede operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui di cui alla precedente lettera a), operanti nei settori e nelle tecnologie di cui alla lettera a), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.
Tali investimenti saranno effettuati, avvalendosi dell’operatività della società di gestione del risparmio di cui all' articolo 1, comma 116, della legge n. 145/2018 (Invitalia Ventures SGR), mediante il Fondo di sostegno al venture capital di cui all' articolo 1, comma 209, della predetta legge n. 145/2018, secondo le disposizioni definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019, del quale viene contestualmente previsto un aggiornamento.


Deleghe al Governo

L’articolo 24 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.
I principi di delega prevedono il potenziamento delle competenze scientifiche e tecnologiche nei curricula scolastici mediante l’implementazione delle discipline STEM sia nella formazione scolastica, sia nelle istituzioni AFAM e negli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) al fine di consentire il raggiungimento delle misure a sostegno dell’innovazione.
Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.
Nell’esercizio della delega, il Governo è chiamato, tra l’altro, a prevedere:
- strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
- una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull’omessa adozione o sull’omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;
- nei casi di responsabilità civile, di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689.

Diritto d’autore

L’articolo 25 disciplina la tutela del diritto d’autore con riguardo alle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.
In prima battuta, intervenendo sull’ articolo 1, primo comma, della legge sul diritto d'autore (legge n. 633/1941), viene precisato che le opere dell'ingegno protette sono quelle di origine "umana", ma possono essere create "anche con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore".
Viene poi esplicitato che le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in purché tale utilizzo avvenga conformemente alle disposizioni sulle eccezioni al diritto d'autore previste dagli articoli 70-ter70-quater della legge sul diritto d'autore (legge n. 633/1941).


Illeciti penali

All'articolo 26, comma 1, si apportano una serie di modifiche al codice penale per rispondere alle peculiarità degli illeciti compiuti mediante l’intelligenza artificiale.
In primo luogo, intervenendo nell' articolo 61, primo comma, del codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni, si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.
Un’aggravante è prevista inoltre per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, provi ad alterare i risultati delle competizioni elettorali: il delitto è punito con la reclusione da due a sei anni.
Viene infine introdotta la nuova fattispecie di reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale (articolo 612-quater del codice penale), che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque cagioni un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

Aggiotaggio, plagio e manipolazione del mercato

I commi da 2 a 4 dell’articolo 26 invece apportano modifiche alla disciplina dei reati di aggiotaggio, plagio e manipolazione del mercato.
In primo luogo, si interviene sull’ articolo 2637, primo comma, del codice civile, che disciplina il reato di aggiotaggio (punito con la reclusione da uno a cinque anni) prevedendo un aggravamento di pena (la reclusione da due a sette anni) quando il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
Viene poi modificata la disciplina del plagio artistico dettata dall’ articolo 171, comma 1, della legge n. 633/1941. In particolare, si estende la punibilità anche delle condotte legate alla riproduzione o estrazione di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater (che disciplinano riproduzioni ed estrazioni di testi e dati) anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.
Infine, intervenendo sull’articolo 185 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziari (TUIF), di cui alM D.lgs. n. 58/1998, si introduce un’aggravante ad effetto speciale, per la quale le condotte di manipolazione del mercato perpetrate mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale sono sanzionate con la pena della reclusione da due a sette anni e multa da 25.000 euro 6 milioni di euro.

Fonte: Ipsoa
Legge quadro sull’intelligenza artificiale: cosa cambia per imprese e professionisti

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