Con avviso pubblicato sul proprio sito, l’
Agenzia della coesione territoriale ha segnalato l’opportunità per le imprese di accedere a
rimborsi per
spese sostenute dal
1° gennaio 2020, per contrastare gli impatti negativi della Brexit.
Si tratta della Riserva di Adeguamento alla Brexit (BAR), uno “strumento speciale di emergenza una tantum”, istituito dalla Commissione Europea, su impulso del Consiglio Europeo, con il Reg. (UE) n. 1755 del 6 ottobre 2021, con l’obiettivo di contrastare le conseguenze economiche, sociali, territoriali e ambientali della Brexit negli Stati membri e mitigare gli impatti negativi sulla coesione economica, sociale e territoriale.
Sono destinatari della Riserva tutti gli stati membri dell’UE e l’importo assegnato all’Italia ammonta a euro 146.769.412, secondo quanto disposto nell’Allegato alla Decisione C (2021)7330 del 8 ottobre 2021.
Quando inviare le domande per il rimborso dei danni da Brexit
Per accedere agli incentivi, le imprese devono presentare una proposta di finanziamento che può essere compilata a partire dalle ore 12.00 del 13 aprile 2023 fino alle ore 12.00 del 12 luglio 2023. Le domande saranno valutate con un procedimento a sportello fino a esaurimento delle risorse.
Tutte le imprese private, iscritte nel Registro delle imprese ed effettivamente danneggiate dal recesso del Regno Unito dall’Unione europea, possono beneficiare del contributo al quale sono parimenti ammesse piccole, medie e grandi imprese.
Quali sono i requisiti da rispettare per essere ammessi al rimborso
Perché la richiesta sia ammissibile, saranno necessarie la sussistenza dei requisiti soggettivi, la regolarità formale e sostanziale della documentazione e il rispetto dei termini e della procedura.
In particolare, le imprese dovranno evidenziare l’iscrizione al Registro imprese, il rispetto dei termini e delle previsioni previsti dall'avviso nonché il rispetto del
Regolamento UE n. 1407/2013.
In quali casi il costo sostenuto ha un legame diretto con la Brexit
Il proponente può presentare una sola proposta di finanziamento, da compilare entro i termini fissati nella quale dovrà chiaramente esplicitare il “legame diretto” con la Brexit rilevando dunque come “Impresa danneggiata”, evidenziando quali siano stati gli effettivi danni subiti e la relativa entità in termini economici. Nella stessa istanza il proponente dovrà dettagliare quali siano gli output/risultati concreti e misurabili che sono stati raggiunti per effetto degli interventi effettuati.
Esiste un legame diretto se la spesa sostenuta si è resa necessaria proprio a causa della Brexit con la necessità di ricorrere a certificazione aggiuntiva; incremento della modulistica per il trasporto merci; costi di aggiornamento del personale per le modifiche normative.
Sono rilevanti, altresì, i costi sostenuti per attrezzature acquisite o per infrastrutture realizzate per essere destinate esclusivamente alla gestione di processi/flussi generati a seguito della Brexit. Ad esempio: controlli doganali e di sicurezza alla frontiera ITA-UK; controlli sanitari; le verifiche dettate da profili regolatori, ecc.
In quali casi il costo sostenuto non ha un legame diretto con la Brexit
Al contrario, la stessa Agenzia evidenzia i casi in cui non sia prospettabile il “legame diretto”, ad esempio, quando:
- si realizzano le medesime attività che esistevano prima della Brexit senza alcuna modifica (ad esempio, partecipazione alla medesima fiera);
- l’azienda non ha tratto alcun nocumento dalla Brexit. Ad esempio, imprese che svolgano campagne di comunicazione sulla Brexit, erogano un servizio a chi lo acquista: non c’è l’effetto negativo;
- il supporto consulenziale o di formazione rientrerebbe tra le ordinarie attività della azienda.
In quale caso il costo sostenuto ha un legame solo parziale con la Brexit
Nelle istruzioni riportate sul sito, viene segnalata anche una terza ipotesi, non residuale, che integra una “legame parziale”. Tale ipotesi ricorre quando il costo sostenuto (personale, attrezzatura, consulenza, ecc.):
- ha un collegamento con la mitigazione degli effetti della Brexit, ma ha una utilità anche per le attività ordinarie dell’impresa;
- genera un miglioramento del sistema informatico per gestire le conseguenze della Brexit, ma la cui utilità riguarda anche l’azienda nel suo complesso;
- si riferisce ad ogni altra voce di costo che viene utilizzata per il contrasto ad effetti della Brexit, ma anche per attività ordinarie.
In tali casi, la determinazione del costo avviene mediante applicazione del pro-rata.
Qual è la percentuale del contributo a fondo perduto
Come evidenzia la stessa Agenzia della coesione territoriale, il contributo finanziario è in “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013): si prevede, in particolare, la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un massimo di euro 200.000.
Qual è la procedura di valutazione
Il beneficio è concesso a seguito di una procedura di valutazione che si compone di:
- una fase di verifica di ammissibilità formale della domanda di finanziamento in esito alla quale la domanda risulterà “ammissibile” oppure “non ammissibile” alla successiva fase;
- una fase di valutazione delle proposte di finanziamento.
La selezione valuterà l’adeguata descrizione dell’impatto negativo che l'iniziativa ha contrastato, l’efficacia delle attività realizzate e la portata dell’intervento nonché l’effettivo contrasto degli effetti negativi della Brexit.
Ai fini del riconoscimento del contributo, saranno adottati criteri generali di valutazione:
- le spese rimborsabili devono essere sostenute durante il periodo di riferimento a partire dal 1° gennaio 2020: si tratta quindi delle sole spese già realizzate;
- la riserva può coprire parte delle spese sostenute per la realizzazione di iniziative finanziate da altri fondi e programmi dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
Tuttavia, sulla base delle previsioni regolamentari della BAR, alcune spese non saranno ammissibili. In particolare:
- la riserva non finanzia l’IVA;
- non sono ammesse le spese a sostegno della delocalizzazione.
Il proponente può partecipare a ciascuna finestra temporale con una sola proposta di finanziamento e partecipare anche a più finestre temporali purché le singole iniziative progettuali comprendano titoli di spesa differenti.
Fonte: IPSOA