Per effetto del D.Lgs. n. 104/2022, l’obbligo del datore di lavoro di fornire al lavoratore tutte le informazioni principali relative al rapporto di lavoro, ordinariamente trasposte nella “dichiarazione di assunzione”, è stato profondamente modificato, imponendo (almeno apparentemente) numerosi nuovi obblighi alle imprese e ai professionisti. Ma anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 152/1997 circa la diffusione gratuita dei contenuti informativi richiesti dal D.Lgs. n. 104/2022 da parte del Ministero del Lavoro, abbiamo cercato di realizzare un modello di contratto individuale, lettera di assunzione o dichiarazione di assunzione che è stato costruito con una sintassi operativa che aziende e professionisti largamente utilizzano nei vari processi gestionali. Nel fac-simile proposto i contenuti richiesti sono minimi e si eliminano i rischi di una cristallizzazione dei dati mediante rinvio alla contrattazione collettiva di settore, che consente un automatico aggiornamento dei contenuti dell’informativa.

 
A fronte delle profonde modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/1997 dal decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022), attuativo della Direttiva UE 2019/1152 circa l’obbligo dei datori di lavoro dell’UE di assicurare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, si sono notevolmente ampliate le notizie e le informazioni che devono essere fornite ai lavoratori (non più soltanto subordinati) da datori di lavoro e committenti.
Nel tentativo di agevolare le imprese nella prima fase di attuazione della normativa, entrata in vigore il 13 agosto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha adottato la Circolare n. 4 del 10 agosto 2022 che semplifica in parte gli adempimenti aziendali e fornisce a datori di lavoro e committenti alcuni elementi di analisi utili a non leggere la nuova normativa in modo ossessivamente imbrigliante.
Seguendo lo sforzo compiuto dall’INL, nel presente contributo, si offre agli operatori (aziende, professionisti e case produttrici di software) una soluzione semplificatoria, che si ritiene possa rispettare integralmente il dettato normativo, senza vincolare alla stesura di documenti lunghi e complessi per occupare con rapporto di lavoro subordinato o autonomo i lavoratori in azienda.
 

Direttiva UE

Il D.Lgs. n. 104/2022, come accennato, rappresenta l’attuazione in extremis da parte dell’Italia della Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, volta a “migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un’occupazione più trasparente e prevedibile, pur garantendo nel contempo l’adattabilità del mercato del lavoro”.
Tuttavia, il legislatore italiano ha deciso di non avvalersi dell’importante semplificazione offerta dalla Direttiva all’art. 4, paragrafo 3, laddove testualmente si prevede che “le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti”.
Una semplificazione recuperata in fase di chiarimenti operativi dall’INL con l’avallo dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro nella Circolare n. 4/2022, ma non presente nel testo di legge.
 

Lavoratori interessati

Le informazioni obbligatorie introdotte dal D.Lgs. n. 104/2022 circa gli elementi essenziali del rapporto di lavoro e le condizioni in cui si espletano le prestazioni lavorative, nonché in merito alle tutele spettanti ai lavoratori, devono essere rese ai seguenti lavoratori (art. 1, commi 1-3):
- lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o a tempo parziale;
- lavoratori agricoli assunti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o a tempo parziale;
- lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, salva la disciplina speciale;
- lavoratori domestici (ad eccezione degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 104/2022);
- lavoratori occupati con tipologie di contratto individuale “non standard”:
a) contratto di lavoro somministrato
b) contratto di lavoro intermittente
c) contratto di collaborazione continuativa etero-organizzata (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015)
d) contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.)
e) contratto di prestazione occasionale “PrestO” (art. 54-bis, decreto-legge n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017);
- ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- ai lavoratori dipendenti degli enti pubblici economici.
Gli obblighi informativi non si applicano, invece, ai (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 104/2022):
- lavoratori con rapporto di lavoro autonomo occasionale, d’opera o professionale (Titolo III, Libro V, Cod. civ., artt. 2222 ss);
- lavoratori sportivi con rapporto di lavoro autonomo non in forma di collaborazione coordinata e continuativa (artt. 25 ss, D.Lgs. n. 36/2021);
- lavoratori subordinati con lavoro minimo (titolari di rapporti di lavoro con tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive; “ai fini della esclusione, i requisiti della predeterminatezza ed effettività devono entrambi concorrere”, Circolare INL n. 4/2022);
- lavoratori autonomi con rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale;
- familiari lavoratori che collaborano nell'impresa del familiare titolare della stessa.
 

Informazioni obbligatorie

Per effetto dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022, aumentano gli oneri informativi che incombono sul datore di lavoro, che è tenuto a fornire ai lavoratori le seguenti informazioni:
a) identità delle parti, compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità;
b) luogo di lavoro, se manca un luogo fisso o predominante, informazione sulla circostanza che il lavoratore è occupato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c) sede o domicilio del datore di lavoro;
d) inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro assegnato;
e) data di inizio del rapporto di lavoro;
f) tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di contratti a tempo determinato la durata prevista;
g) identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena nota (per i lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione di lavoro);
h) durata del periodo di prova (se previsto);
i) diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista);
l) durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore in alternativa, se ciò non può essere indicato, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
m) procedura, forma e termini del preavviso per il recesso, del datore di lavoro o del lavoratore;
n) importo iniziale della retribuzione o comunque del compenso, relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
o) programmazione dell'orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, eventuali condizioni per i cambiamenti di turno (se il contratto prevede un'organizzazione dell'orario in tutto o in gran parte prevedibile);
p) variabilità della programmazione del lavoro, ammontare minimo delle ore retribuite garantite e retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; ore e giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia pattuito e consentito dalla tipologia contrattuale, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico (se il rapporto di lavoro non prevede un orario normale di lavoro programmato, perché caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente non prevedibili);
q) contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
r) enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro;
s) elementi richiesti dall'art. 1-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/1997 qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati e precisamente:
- aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo dei sistemi;
- scopi e finalità dei sistemi;
- logica e funzionamento dei sistemi;
- categorie di dati e parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;
- misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, eventuali processi di correzione e nominativo del responsabile del sistema di gestione della qualità;
- livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e metriche utilizzate per misurare i relativi parametri, nonché impatti potenzialmente discriminatori delle metriche utilizzate.
 

Modalità di informazione

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal D.Lgs. n. 104/2022 in formato cartaceo oppure in modalità elettronica o telematica (“e-mail personale comunicata dal lavoratore, e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoratore, messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale al lavoratore”, Circolare INL n. 4/2022).
In ogni caso le informazioni devono essere conservate e rese accessibili al lavoratore a cura del datore di lavoro che deve conservare la prova dell’avvenuta trasmissione o ricezione per cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 3 del D.Lgs. n. 104/2022).
Gli obblighi di informazione possono essere assolti mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell'attività lavorativa, in via alternativa (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022):
a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto, della lettera di assunzione o della dichiarazione di assunzione;
b) della copia della comunicazione preventiva obbligatoria telematica di instaurazione del rapporto di lavoro (art. 9-bis, D.L. n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996).
Per le informazioni non contenute nel documento consegnato al lavoratore, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicarle per iscritto entro 7 giorni dall'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa; peraltro, le informazioni indicate alle lettere g), i), l), m), q) e r) dell’art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022, possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 152/1997).
Se il rapporto di lavoro viene a cessare prima di un mese dall’inizio, il datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto, deve consegnare al lavoratore una dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni non ancora fornite (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 152/1997).
Con riferimento ai contratti di collaborazione continuativa etero-organizzata, di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale “PrestO” il committente è tenuto agli obblighi informativi, nei limiti della compatibilità (art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 152/1997).
 

Banca dati ministeriale accessibile

In base all’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha l’obbligo - immediatamente in vigore, senza alcun periodo transitorio - di mettere a disposizione e rendere materialmente e concretamente accessibili in ogni momento a datori di lavoro, committenti e lavoratori la generalità delle disposizioni normative di legge e di quelle contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relative alle informazioni che devono essere obbligatoriamente comunicate dai datori di lavoro. Tali informazioni devono essere disponibili a tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, tramite il sito internet istituzionale del Ministero.
Quanto alle pubbliche amministrazioni le stesse informazioni sono rese disponibili tramite il sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 

Dichiarazione di assunzione semplificata

Si è giustamente segnalato da parte del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro come il D.Lgs. n. 104/2022 rappresenti un ostacolo problematico alla gestione ordinaria dei rapporti di lavoro in azienda e come l’integrale immediata vigenza del testo normativo (che amplia i contenuti della Direttiva come segnalato in precedenza) rappresenti un’azione fortemente contraddittoria sia rispetto agli obblighi imposti dall’Unione europea di abbattimento degli oneri burocratici a carico di imprese e professionisti, sia per il mancato riferimento ai processi di semplificazione e digitalizzazione eurounitari, sia rispetto alla pianificazione del PNRR relativa alla transizione digitale.
D’altra parte, nella Circolare n. 4/2022 l’INL ha reso possibile, facoltizzandolo, il rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro, nello spirito della Direttiva UE (“la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale”).
 

Modello: fac-simile

Su tale presupposto, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 152/1997 circa la diffusione gratuita dei contenuti informativi richiesti dal D.Lgs. n. 104/2022 da parte del Ministero del Lavoro, si è cercato di realizzare un modello di contratto individualelettera di assunzione o dichiarazione di assunzione che possa stare su un solo foglio. Precisamente su una pagina nel fac-simile proposto che ovviamente necessita di essere compilato con i dati relativi al singolo rapporto di lavoro.
Questo modello semplificato - rispetto ad altri che circolano sul web e nelle riviste specializzate, anche autorevolmente elaborati, attentamente predisposti e prudentemente proposti - ha il vantaggio di essere pensato per blocchi e costruito con una sintassi operativa che aziende e professionisti largamente utilizzano nei vari processi gestionali.
 
contenuti richiesti sono minimi, ma in tutto coerenti con gli obblighi introdotti dal D.Lgs. n. 104/2022, così come interpretato dalla Circolare INL n. 4/2022, nonché dell’ulteriore obbligo sancito dall’art. 96, comma 1, disp. att. Codice civile secondo cui “l’imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto”.
Il modello proposto riguarda l’ipotesi di una assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, esso tuttavia può agevolmente essere adattato alle singole tipologie contrattuali destinatarie degli obblighi informativi, stanti le caratteristiche strutturali con le quali è stato pensato e costruito.
Così, a mero titolo di esempio, nel caso delle agenzie di somministrazione oltre alla identità delle parti andrà inserita l’identità delle imprese utilizzatrici, mentre nel caso di una codatorialità in rete dovrà essere indicata l’identità di tutti i codatori.
Senza sminuire le differenti soluzioni da altri avanzate nei primi dieci giorni di operatività della norma - come quella di chi preferisce stipulare il contratto individuale di lavoro in modo autonomo rispetto alla nota informativa - con la nostra proposta si eliminano i rischi di una ingessatura e di una cristallizzazione dei dati mediante rinvio per il dettaglio normativo alla contrattazione collettiva di settore, che consente un automatico aggiornamento dei contenuti dell’informativa nel rispetto della norma (art. 3 del D.Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022: “il datore di lavoro e il committente pubblico e privato comunicano per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi di cui agli articoli 1, 1-bis e 2 che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo”).
Circa l’orario di lavoro, considerata la facoltà riconosciuta dalla legge al datore di lavoro di variare gli orari si è espressamente indicata la riserva di poterlo modificare al verificarsi di diverse esigenze tecniche ed organizzative.
(*) Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza
 
 
Fonte: IPSOA