
Decreto Semplificazioni, novità per cessione dei bonus edilizi, crisi d’impresa, credito di imposta e De Minimis.
Nella seduta del 27 luglio 2022, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022). Il provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il 20 agosto, passa ora all'esame del Senato. Nel corso dell'esame parlamentare sono stati approvati numerosi emendamenti.
Novità per la cessione dei crediti edilizi
Tra le correzioni più attese quelle riguardanti la cessione dei crediti legati al superbonus 110% e ai bonus edilizi minori.
In particolare, a seguito del decreto Aiuti (art. 14, lettera b, D.L. n. 50/2022), alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64, D.Lgs. n. 385/1993, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Ai sensi del comma 1-bis le nuove norme si applicano anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all'Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge n. 91/2022, di conversione del decreto (avvenuta il 16 luglio 2022).
Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell'art. 57, l'operatività delle disposizioni decorre dalle comunicazioni di prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Ora con l’emendamento approvato dall’Aula si abroga il comma 3 dell’art. 57 del decreto Aiuti. Si consente così alle banche di cedere tutti i crediti fiscali da superbonus 110% e dai bonus edilizi minori ai loro clienti dotati di partita IVA, anche quelli
comunicati all’Agenzia delle Entrate prima del 1° maggio 2022.
Soglie di allerta per la crisi d’impresa
Altra novità molto importante che arriva con gli emendamenti approvati dalla Camera riguarda gli obblighi di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, a seguito della correzione, le segnalazioni saranno inviate dall’Agenzia delle Entrate in presenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. 78/2010, di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore a 20.000 euro.
L’emendamento stabilisce inoltre che:
- le segnalazioni dovranno essere inviate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010;
- l’art. 25-novies del D.Lgs. n. 14/2019 sarà applicabile per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del D.L. 78/20120 relative al secondo trimestre 2022.
Crediti d’imposta per energia elettrica e gas
L’Aula ha approvato anche un emendamento che abroga il comma 3-ter dell’art. 2 del decreto Aiuti che vincola la fruizione dei crediti di imposta per il secondo trimestre per imprese gasivore, non gasivore e non energivore al regime del “de minimis”.
Ulteriori novità
Con ulteriori emendamenti approvati:
- si prevede la possibilità di utilizzare il modello F24 per qualsiasi pagamento;
- si introduce l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di comunicare la conclusione di attività istruttorie di controllo a carico del contribuente anche con SMS e l’app IO;
- in relazione alle semplificazioni riguardanti la deduzione IRAP per i dipendenti a tempo indeterminato previste dall’art. 10, le novità si applicano dall'esercizio precedente a quello attualmente in corso, ferma restando la possibilità, qualora ritenuto più agevole, per tale periodo, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte;
- intervenendo sul comma 3 sull’art. 23, vengono ricompresi tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare tra le attività ammissibili al credito di imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca;
Fonte: IPSOA