DECRETO SEMPLIFICAZIONI

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DECRETO SEMPLIFICAZIONI: PREMIALITÀ PER LE IMPRESE CHE RISPETTANO OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

 

Nel Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2023 il Governo ha avviato l’esame di un decreto legislativo che mira alla semplificazione dei controlli della pubblica amministrazione sulle attività economiche.

Alcune novità: le imprese che, a seguito del primo controllo, risultino conformi agli obblighi e adempimenti previsti, hanno diritto all’esonero da altri controlli per i sei mesi successivi; l’impresa che commette un errore scusabile, ovvero, “la violazione di adempimenti meramente formali”, non è soggetta a sanzione. Ancora: gli esiti dei controlli confluiscono nel fascicolo informatico d’impresa, le cui informazioni sono da utilizzare per tenere conto delle ispezioni già svolte in passato, evitando così inutili ripetizioni di verifiche già superate. Quali sono le altre norme del decreto legislativo che interessano le imprese?

Il Governo ha avviato l’esame di un decreto legislativo che mira alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche delle imprese, in attuazione della delega di cui all’art. 27, c. 1, legge n. 118/2022.

L’obiettivo del provvedimento è piuttosto esplicito e muove, nelle intenzioni, verso un modello culturale destinato a migliorare la qualità dei rapporti tra controllore e controllato. Un modello fondato su un approccio maggiormente “collaborativo nello svolgimento del controllo”.

Preventiva profilazione del rischio, rilievo alla certificazione di qualità, premialità per le imprese virtuose, sanzioni escluse per errori scusabili, consultazione del fascicolo d’impresa. E ancora, diritto di interpello e percorsi dedicati alla formazione dei funzionari pubblici che svolgono i controlli.

Sono questi alcuni dei capisaldi su cui si dipanano i 18 articoli dello schema di decreto legislativo sulla semplificazione dei controlli. Il testo definisce le finalità e i principi delle nuove norme e individua gli strumenti operativi del ciclo dei controlli, distinguendo quelli applicabili alla programmazione da quelli dedicati al momento dell’esecuzione.

Sono fuori dal perimetro normativo i controlli riguardanti gli incentivi alle imprese comunque denominati, nonché quelli previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Riguardo agli strumenti operativi, si dispone, inoltre, che i controlli possano essere effettuati anche su segnalazione di terzi qualora vengano evidenziate concrete situazioni di rischio.

Quali sono i principi del nuovo sistema dei controlli

Lo schema del decreto legislativo in materia di controlli sulle attività economiche è il primo tassello sulla quale si dipanano i principi cardine che guideranno le amministrazioni nella programmazione e conduzione dei controlli; i drivers contenuti nel provvedimento attengono a principi di coordinamento, trasparenza, fiducia, proporzionalità e valutazione del rischio. Sono tuttavia escluse dalle nuove direttive, i controlli in materia di incentivi alle imprese, sicurezza sui luoghi di lavoro, contrasto al lavoro nero, organizzazioni di volontariato del terzo settore e quelli previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I principi generali muovono verso una razionalizzazione del sistema dei controlli, che passa preliminarmente da una loro ricognizione trasparente per garantire una piena conoscenza degli obblighi a cui sono soggette le imprese. Per garantire, dunque, la piena conoscenza e consapevolezza degli obblighi ai quali le imprese sono tenute tanto più per evitare ripetizioni e sovrapposizioni tra i diversi controllori, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, è prevista la realizzazione di un censimento degli obblighi e degli adempimenti che saranno oggetto di controlli.

Lo schema del decreto dispone, pertanto, che le Pubbliche Amministrazioni trasmettano le informazioni relative alle modalità di controllo al Dipartimento della funzione Pubblica, quale autorità preposta al coordinamento territoriale. Rimanendo in quest’ultimo ambito, il provvedimento prevede che le amministrazioni debbano garantire la riduzione dei costi, evitare duplicazioni e sovrapposizioni e, al comma tre dell’art. 4 specifica anche a salvaguardare il normale esercizio delle attività dell’impresa recando il minore intralcio possibile.

L’articolo 3 introduce, inoltre, il principio di valutazione del rischio: l’approccio va inteso nell’ottica basata sulla maggiore probabilità che si verifichi un pregiudizio all’interesse pubblico e secondo la relativa gravità. Su tale logica verranno, quindi, definiti anche frequenza e tipologia dei controlli. A tal proposito, vanno identificati:

- il settore in cui opera il soggetto controllato;

- la dimensione dell’attività economica svolta dallo stesso;

- l’adozione della certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO 31.000, ISO 9001, ISO 14001, UNI ISO 45001:2021 o altra certificazione equivalente, incluse le attestazioni di qualità esistenti nell’ambito di specifici settori.

L’articolo 4 del testo si incentra sul principio della fiducia che deve essere alla base dell’attività di controllo. Il funzionario addetto alla verifica è tenuto a comunicare la durata programmata dell’attività; le amministrazioni sono tenute a garantire l’accesso ai dati e lo scambio delle informazioni anche attraverso l’interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del Codice dell’amministrazione digitale.

L’articolo 9 prevede, esplicitamente al comma 2, che le amministrazioni pubblichino linee guida o FAQ, e che assicurino ai soggetti controllati il diritto di essere informati su tutte le fasi del ciclo del controllo, sull’utilizzo di strumenti orientati alla gestione del rischio e sugli esiti del controllo svolto. Il primo comma dell’articolo 9 afferma, infine, che nella “programmazione, svolgimento e monitoraggio” i funzionari che svolgono i controlli dovranno adottare un approccio di “leale collaborazione” indicando, laddove rilevassero delle inadempienze, il modo corretto di rimediare.

Nell'articolo 6, utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo, si sottolinea che "le amministrazioni preposte ai controlli si avvalgono già a legislazione vigente di soluzioni tecnologiche compatibili con i principi introdotti con le disposizioni in esame". Il decreto impone alle amministrazioni controllanti, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore, di adeguare la disciplina amministrativa che regola le attività di controllo. È però necessario che tali soluzioni, anche fondante sull’intelligenza artificiale, siano progettate, sviluppate e applicate in coerenza al principio di proporzionalità al rischio e secondo le regole tecniche fissate dall’Agenda Digitale Italiana.

Cosa sono il fascicolo informatico, le premialità e gli errori scusabili

Gli esiti dei controlli, secondo quanto sancito dall’articolo 8, dovranno confluire nel fascicolo informatico d’impresa. Il testo sottolinea che le informazioni del fascicolo informatico di impresa, secondo il principio del “once only”, sono da utilizzare per elaborare indicatori sintetici di valutazione del rischio e per tenere conto delle verifiche e delle ispezioni già svolte in passato, evitando ripetizioni ravvicinate a seguito di “verifiche” superate senza particolari rilievi. Si rende necessario, quindi, l’accesso alle informazioni del fascicolo informatico di impresa in cui sono presenti informazioni e documenti delle attività economiche relative all’attività di vigilanza.

Il decreto legislativo sulla semplificazione dei controlli alle imprese prevede, articolo 11, un interessante meccanismo di premialità per le imprese che, a seguito del primo controllo, risultino conformi agli obblighi e adempimenti previsti. Il premio si sostanzia, dunque, con l’esonero da altri controlli per i sei mesi successivi. L’operatore economico può chiedere, motivatamente, all’amministrazione di essere controllato al fine di verificare la propria adeguatezza agli obblighi e adempimenti previsti dalla disciplina di riferimento. La norma concede, infatti, alle imprese di poter richiedere spontaneamente una verifica; in questo caso, se viene appurata la conformità, scatta lo stop, per i successivi sei mesi, a possibili ulteriori ispezioni. Il testo, tuttavia, fa comunque salva la possibilità di controllo in presenza di situazioni ad alto rischio per la tutela della salute pubblica o dell’ambiente o in materia di sicurezza sul luogo di lavoro o nei casi disposti dalla Magistratura. Le norme non si applicano alle Autorità amministrative indipendenti. Sono esclusi i controlli in materia di incentivi alle imprese, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quelli per il contrasto al lavoro nero, quelli nelle organizzazioni di volontariato del terzo settore e quelli previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'articolo 12 del provvedimento disciplina “l’errore scusabile”, ovvero, “la violazione di adempimenti meramente formali”. Nel riconoscimento dell’errore scusabile, secondo comma, “l'amministrazione tiene conto del comportamento del soggetto controllato volto ad adeguarsi spontaneamente alle previsioni imposte dalla disciplina di riferimento, indicando il modo e il termine entro cui adempiere correttamente”. Il riconoscimento dell’errore, compiuto in buona fede, si palesa nel momento in cui, a seguito del controllo, si rileva la violazione di adempimenti meramente formali che non hanno portato alcun pregiudizio all’interesse pubblico tutelato.

Nel caso di riconoscimento dell'errore scusabile e in seguito sanato, le imprese non sono soggette a sanzione. Sono comunque esclusi gli errori sulle violazioni del diritto penale e delle norme previste dal diritto dell'Unione europea.

 

 

Fonte: IPSOA

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