DECRETO CESSIONE CREDITI

 

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DECRETO CESSIONE CREDITI

Approda nella Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto cessione crediti. Tra i principali correttivi approvati nel corso dell’iter parlamentare che entrano in vigore, la proroga di 6 mesi, al 30 settembre 2023, del superbonus al 110% per le unifamiliari, le nuove ipotesi di deroga del divieto di cessione credito-sconto in fattura, la possibilità di inviare le comunicazioni di cessione del credito entro il 30 novembre 2023, per gli accordi ancora non conclusi al 31 marzo 2023, avvalendosi della remissione in bonis. Via libera anche alla possibilità di ripartire il superbonus spettante per le spese sostenute nel 2022 in 10 quote annuali e alle norme di interpretazione autentica sulle varianti, sui SAL e sulla qualificazione SOA.

 
Sulla Gazzetta Ufficiale 11/04/2023 n. 85 è stata pubblicata la legge 11/04/2023, n.38, di conversione del decreto Cessioni (D.L. n. 11/2023).

 

Quali sono le novità che entrano in vigore

Tra le principali novità che entrano in vigore, si segnala:
- la proroga di 6 mesial 30 settembre 2023, del termine entro il quale sono ancora agevolate al 110% le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinate all’abitazione di un singolo nucleo familiare, che, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (articolo 01);
- la possibilità per le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione senza più capienza fiscale di utilizzare i crediti acquistati per sottoscrivere buoni del tesoro poliennali, di durata almeno decennale, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti da superbonus già compensati. La soluzione, limitata ai crediti relativi a interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, sarà adottabile dalle emissioni ordinarie di Btp effettuate a partire dal 1° gennaio 2028 (articolo 1, comma 1, lettera a, capoverso 1-sexies);
- l’integrazione dei documenti che il cessionario deve acquisire per evitare la responsabilità solidale. In aggiunta ai documenti già previsti dalla versione originaria del decreto legge, la legge di conversione aggiunge: il contratto d’appalto tra committente e soggetto che realizza i lavori; l’asseverazione sul miglioramento antisismico; la visura catastale storica (in alternativa alla visura quella ante operam) (articolo 1, comma 1, lettera b, capoverso 6-bis);
Diventa inoltre definitiva la possibilità:
- limitatamente ai crediti d’imposta legati al superbonus, al bonus 75% barriere architettoniche, nonché al sismabonus le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, di ripartire l’utilizzo del credito in 10 rate (articolo 2, comma 3-quinquies);
- per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (articolo 2, comma 3-sexies);
- per chi non ha concluso il contratto di cessione dei crediti entro il 31 marzo 2023, di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate con la remissione in bonis entro il 30 novembre 2023, pagando una sanzione di 250 euro (articolo 2-quinquies).

 

Quando sono ancora possibili la cessione del credito e lo sconto in fattura

Fermo restando il divieto, dal 17 febbraio 2023, delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, con la legge di conversione si ampliano le ipotesi di deroga a tale blocco (articolo 2).
In particolare, oltre ai casi già previsti nella versione originaria del decreto, le opzioni sconto in fattura/cessione del credito sono ancora possibili:
- per gli interventi agevolati con il bonus 75% barriere architettoniche (articolo 2, comma 1-bis);
- per gli interventi di edilizia libera, agevolati con i bonus edilizi diversi dal superbonus, per i quali al 16 febbraio 2023 sono stati effettuati acquisti e ordini vincolanti per la fornitura di beni da installare; in assenza di versamento acconti è possibile il rilascio di una dichiarazione sostitutiva delle controparti (articolo 2, comma 3, lettera b);
- per il bonus acquisto immobile ristrutturato (di cui all’art. 16 bis, c. 3, TUIR), il sisma bonus acquisti (di cui all'art. 16, c. 1 septies, D.L. n. 63/2013) e il bonus per l’acquisto del box auto pertinenziali (di cui dell'art. 16-bis, c. 1, lett. d), TUIR) se entro il 16 febbraio 2023 è stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (articolo 2, comma 3, lettera c);
- per gli istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti assimilati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che risultano già costituiti al 17 febbraio 2023 (articolo 2, comma 3-bis);
- per gli interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (articolo 2, comma 3-quater).

 

Quali sono le norme di interpretazione autentica

La legge di conversione contiene anche una serie di norme di interpretazione autentica in materia di:
varianti degli interventi agevolati (articolo 2-bis);
condizioni per la detraibilità delle spese (articolo 2-ter);
compensazione tra debiti e crediti anche nei confronti di enti impositori diversi (articolo 2-quater).
 
 
Fonte: Ipsoa

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