Il parere richiesto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla proposta di transazione negli accordi di ristrutturazione deve essere espresso dalla struttura centrale di Roma dell’Agenzia delle Entrate e non più dalle competenti direzioni regionali. È questa la novità della legge di conversione del decreto Anticipi nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore al 30-40% (in base alle tipologie di accordi). L’accentramento di queste funzioni permetterà di presentare un orientamento uniforme sulle regolazioni della crisi dell’intero territorio nazionale ed il superamento, così, di valutazioni differenti da Tribunale a Tribunale, anche a poca distanza tra loro.

 
Nel D.L. n. 145/2023 (decreto Anticipi), come approvato in sede di conversione in legge, sono stati introdotti nuovi correttivi sulla transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti.
 
La norma attualmente esistente deriva dalle significative modifiche apportate con il D.L. n. 69/2023 (Salva infrazioni) all'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019).
 
Il richiamato articolo 63 (dal titolo Transazione su crediti tributari e contributivi) contiene le disposizioni sulla proposta del debitore che può trovare applicazione, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, previsti negli articoli 57, 60 e 61 del predetto codice.
Con la transazione descritta è possibile prevedere il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori nell’ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti.
Le disposizioni in materia prevedevano che, in caso di mancata adesione dei creditori pubblici, il Tribunale avrebbe potuto procedere (ugualmente) all’omologa degli accordi (con il meccanismo del “cram down”) se il soddisfacimento previsto a favore di tali creditori fosse stato non inferiore a quanto ottenibile dalla “alternativa liquidatoria”.

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  • Quali sono le novità del decreto Salva infrazioni
  • Cosa cambia con la conversione in legge del decreto Anticipi
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Fonte: Ipsoa