DDL INCENTIVI IMPRESE

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DDL INCENTIVI IMPRESE:

ALL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI FRUIZIONE E DEI CONTROLLI

 

Del riassetto degli incentivi alle imprese aventi natura fiscale si occuperà il disegno di legge delega sulla revisione delle misure agevolative, mentre gli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo sono demandati alla delega fiscale. È quanto prevede l’emendamento del relatore al disegno di legge delega sulla revisione del sistema degli incentivi alle imprese, approvato dalla Commissione Industria e Agricoltura del Senato nella seduta del 12 luglio 2023.

Sugli incentivi aventi natura fiscale divisione di compiti tra delega fiscale, approvata in prima lettura dalla Camera, e disegno di legge delega sulla revisione del sistema degli incentivi alle imprese, in esame alla Commissione Industria e Agricoltura del Senato.

È quanto emerge dall’emendamento del relatore al Ddl Incentivi, approvato nella seduta del 12 luglio 2023.

 

Cosa prevede l’emendamento

In particolare, l’emendamento (n. 1.1000) prevede che la riorganizzazione delle misure agevolative deve includere altresì gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.

In pratica, quindi, del riassetto degli incentivi alle imprese aventi natura fiscale dovrà occuparsi il disegno di legge delega sulla revisione del sistema degli incentivi alle imprese, mentre gli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo dovranno essere definiti dalla delega fiscale.

L’emendamento precisa, inoltre, che tale opera di razionalizzazione degli incentivi di natura fiscale deve essere fatta nel rispetto dei principi stabiliti dal Ddl.

 

Principi e i criteri direttivi

A norma dell’articolo 4 del ddl, il processo di revisione deve puntare alla ricognizione e sistematizzazione degli strumenti agevolativi esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità dell’agevolazione, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca e allo sviluppo, alla formazione, all’innovazione, nonché la facilitazione nell’accesso al credito delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse o altri ambiti e finalità del sostegno.

Nell’opera di razionalizzazione, in particolare, si deve tenere conto:

- delle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese;

- del livello di complessità e alla dimensione dei progetti da agevolare, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o effettuati dai soggetti beneficiari necessitino o meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;

- degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all’esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne così come individuate dall'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022;

- della capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l’efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l’innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle specificità territoriali, l’attrazione di investimenti esteri, il sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile;

- delle forme dell’incentivazione.

- al rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale e la valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile.

Il riassetto degli incentivi, inoltre, deve essere diretto alla concentrazione dell’offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante:

- la selezione, nell’ambito delle misure di incentivazione, di quelle più idonee a costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle imprese, nonché, ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;

- il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione da ricondurre ai predetti strumenti provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni.

La revisione deve portare alla programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente stabile, continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale.

Negli atti programmatici dovranno essere stabiliti, per il periodo di riferimento:

- gli obiettivi strategici di sviluppo;

- le tipologie di interventi da adottare, in relazione agli obiettivi strategici;

- il cronoprogramma di massima di attuazione;

- il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.

La riforma del sistema del sistema degli incentivi deve favorire anche un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, comprese quelle assegnate nell’ambito della politica di coesione europea, ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione.

In particolare, il riordino deve prevedere la compartecipazione finanziaria delle Regioni, nonché il coordinamento e l’integrazione con gli interventi regionali.

Si deve poi individuare le condizioni e le soluzioni di raccordo affinché la programmazione regionale, compresa quella relativa ai fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti.

 

Decreti legislativi

Per l’attuazione della riforma, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del disegno di legge, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi, previa acquisizione dell’intesa della Conferenza unificata.

Con i decreti legislativi, mediante abrogazione e modifica di disposizioni vigenti e adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali, il Governo provvede a:

- razionalizzare l’offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli agevolativi;

- armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato “Codice degli incentivi”.

 

 

Fonte: IPSOA

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