ART.11 CODICE APPALTI - INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE

Perchè associarsi

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INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE ART. 11 CODICE APPALTI

 

Con riferimento all’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici, riteniamo opportuno e urgente porre l’attenzione sull’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro nella fase esecutiva dell’appalto.

In particolare, l’art. 11 del Decreto Legislativo n.36/2023 dispone che:

  1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
  1. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
  2. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.”

Al fine di non generare pericolose distorsioni della concorrenza, riteniamo indispensabile una esaustiva nota interpretativa che garantisca la corretta e univoca applicazione della suddetta norma da parte di tutti i soggetti interessati.

La norma prevede, di fatto, che nei bandi di gara sia indicato il contratto collettivo applicabile “stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, consentendo alle imprese di indicare un contratto differente, purché in grado di garantire le stesse tutele ai dipendenti.

L’esperienza e la prassi di alcune stazioni appaltanti configurano il rischio di una forzatura interpretativa e applicativa nella direzione di evidenziare il solo CCNL Ance tra quelli individuati dagli enti appaltanti come “dominante” e più rappresentativo nel settore.

Pur essendo evidentemente ciò non conforme alla ratio della norma (e alla stessa relazione illustrativa che accompagna il Codice), non possiamo escludere che possano svilupparsi comportamenti in tal senso che, evidentemente, risulterebbero gravemente penalizzanti per tutti gli operatori economici non associati al mondo confindustriale e che applicano gli altri CCNL di settore sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative (a partire da quello sottoscritto dalla scrivente Confapi Aniem).

Sollecitiamo, quindi, le Istituzioni preposte a fornire con urgenza indicazioni definitive finalizzate a precisare che, ai sensi del sopra citato art. 11, nei bandi di gara con oggetto dell’appalto riconducibile al settore edile debbano essere espressamente ammessi tutti i contratti collettivi stipulati nel settore delle costruzioni dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

  

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