Aree di crisi industriale

Pubblicati criteri e modalità di concessione delle agevolazioni

Perchè associarsi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare direttoriale 5 settembre 2025, n. 2006 che disciplina i criteri e modalità concessione agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali. La circolare è finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni. Sono, inoltre, definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relative ai criteri e all’iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell’accesso alle agevolazioni. Sono, altresì, indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni, nonché l’elenco degli oneri informativi per le imprese.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare direttoriale 5 settembre 2025, n. 2006 che disciplina i criteri e modalità concessione agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.
La circolare sostituisce la precedente circolare 16 giugno 2022, n. 237343 e ss.mm.ii., e fornisce nuove indicazioni di dettaglio per l’accesso alle agevolazioni, la presentazione delle domande e l’attuazione degli interventi.
La circolare si applica alle domande presentate successivamente alla data della sua adozione (5 settembre 2025), mentre per le domande già presentate resta ferma l’applicazione delle disposizioni recate dalla circolare direttoriale n. 237343 del 16 giugno 2022 e ss.mm.ii. 

Soggetti beneficiari
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e le società  consortili di cui all’ articolo 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
h) nel solo caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
Sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.

Ambito oggettivo

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4. A completamento dei programmi di investimento sono, altresì, agevolabili:
- per un ammontare non superiore al 40% del totale degli investimenti ammissibili dei predetti programmi, i progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione di cui al punto 5.6, lettera a),
- per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti ammissibili, i progetti per la formazione del personale di cui al punto 5.6, lettera b),
- limitatamente ai programmi di investimento produttivi di cui al punto 5.2 e ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4 con spese di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui al punto 5.6, lettera c).
I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al punto 5.3 per le imprese di grandi dimensioni:
a) alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
b) all’ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti;
d) all’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 2, punto 49, del Regolamento GBER.
I programmi e i progetti devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula dei contratti di finanziamento pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilità del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 12 mesi, sulla base di una motivata richiesta, inoltrata dall’impresa beneficiaria al Soggetto gestore entro la data di ultimazione indicata nel contratto di contributo in conto impianti.
Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento.

Forma e intensità dell’aiuto

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa nazionale e delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili, fermi restando eventuali specifici vincoli in proposito previsti e connessi all’utilizzo delle fonti di finanziamento di volta in volta messe a disposizione. Il finanziamento agevolato concedibile ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni. In particolare, ai fini dell’identificazione del tasso agevolato, deve essere considerato il tasso di riferimento utilizzato come tasso di attualizzazione e rivalutazione, calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione pari a 100 punti base.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di agevolazione presentate dalle società che intendono realizzare i programmi di investimento nei comuni ricadenti nelle Aree di crisi sono esaminate sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’ articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Ministero con specifico avviso definirà i termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sui territori delle aree di crisi industriale non complessa; nei casi in cui l’intervento è disciplinato da apposito Accordo di programma, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono indicati dal Ministero tramite emanazione, per ciascun Accordo di programma, di uno specifico avviso. Le domande di agevolazione dovranno essere presentate al Soggetto gestore che procederà, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.

Fonte: Ipsoa
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