Gli addetti ai lavori del settore turismo hanno poco tempo per presentare l’autocertificazione attestante l’importo complessivo degli aiuti Covid fruiti in eccedenza rispetto ai massimali previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework. Il termine di scadenza è il 31 dicembre 2023. Il Ministero del Turismo prevede la restituzione volontaria degli importi eccedenti i massimali, entro il prossimo 30 giugno 2024, con gli interessi di recupero e senza applicazione di sanzioni. Come procedere per l’invio del documento?

 
Gli addetti ai lavori del settore turistico dovranno presentare entro il 31 dicembre 2023 le autocertificazioni attestanti l’importo complessivo degli aiuti covid fruiti, oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19” e successive modificazioni previste dalla Legge di bilancio 2023 (Articolo 1, commi da 595 a 602, Legge n.197/2022).
Il Ministero del Turismo, al fine di attivare la procedura per il recupero degli aiuti di Stato corrisposti in eccedenza, ha emanato
- a settembre, il decreto (Prot. n. 0020852/23) con le disposizioni attuative concernenti le modalità di verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla predetta sezione 3.1;
- a novembre, il Provvedimento (Prot. n. 0030177/23) con le modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni attestanti l’importo complessivo degli aiuti covid fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1.
Tutto è pronto, dunque. I contribuenti interessati possono accedere, dallo scorso 16 novembre, alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito del Ministero deputata a compilare e trasmettere l’autocertificazione. C’è tempo fino alle ore 12 del 31 dicembre 2023 per effettuare l’invio dell’autocertificazione (una sola per operatore economico) e fino al 30 giugno 2024 per restituire volontariamente l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante, unitamente agli interessi di recupero (calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004) e senza applicazione di sanzioni.

 

Quali sono i massimali del Temporary Framework, sez.3.I

massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, sono pari a:
800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021;
2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.
Ricordiamo che, ai fini del rispetto dei diversi massimali rileva la data in cui l’aiuto è stato concesso al beneficiario, con riferimento alle specifiche decisioni di autorizzazione da parte della Commissione europea
 
Come previsto dall’articolo 2, punto 3, del DM del 21 settembre 2023, l’importo eccedente il massimale, con applicazione degli interessi da recupero, può essere scomputato dalle successive soglie previste per la sezione 3.1 del Temporary Framework, ai sensi delle Comunicazioni della Commissione europea C(2021) 564 final e C(2021) 8442 final.

 

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  • Chi deve presentare l’autocertificazione dei massimali aiuti covid
  • Come presentare l’autocertificazione massimali aiuti Covid19
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Fonte: Ipsoa