Il Ministero del Turismo ha pubblicato il decreto del 21 settembre 2023, prot. 20852/23 in cui, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, indica le modalità di verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 595 a 602, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Il decreto prevede, al fine di consentire al Ministero del turismo, in raccordo con i competenti enti impositori, la verifica del rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti e il conseguente recupero di quelli indebitamente percepiti in eccesso, che i soggetti beneficiari degli aiuti presentino al Ministero stesso un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestino l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.
Si tratta in sostanza degli aiuti indicati fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», precisamente:
- pari a 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021,
- pari a 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021,
- pari a 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.
Ai fini del rispetto dei massimali, si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di «impresa unica» utilizzata in materia di aiuti di Stato.
L’autocertificazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2023.
Con successivo provvedimento il Ministero del turismo individuerà il contenuto e le modalità tecniche di trasmissione dell’autocertificazione.
L’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante dovrà essere volontariamente restituito dal beneficiario, entro la data del 30 giugno 2024, unitamente agli interessi di recupero calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004 e senza applicazione di sanzioni. Il Ministero dovrà indicare in successivo provvedimento anche le modalità operative per procedere alla restituzione volontaria dell’importo dell’aiuto eccedente i predetti massimali.
In caso di mancata restituzione volontaria, l’importo delle somme sarà detratto, senza applicazione di sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, dagli aiuti di Stato di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, successivamente ricevuti ovvero successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall’impresa. A tale ammontare saranno sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.

Fonte: IPSOA