Il
Piano Transizione 5.0, introdotto con il
D.L. n. 19/2024, rappresenta un'evoluzione significativa delle misure a sostegno dell'innovazione e della digitalizzazione delle imprese italiane.
All'interno del decreto PNRR, il Piano Transizione 5.0 viene rafforzato con l'obiettivo di accelerare la transizione ecologica e digitale del sistema produttivo italiano.
Cosa prevede il decreto PNRR
L’
art. 38 del
D.L. n. 19/2024 (
decreto PNRR) istituisce il Piano Transizione 5.0. riconoscendo a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per determinati investimenti. Tale credito d’imposta viene riconosciuto indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Quali sono gli investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti in
beni materiali e
immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli
allegati A e
B annessi alla
legge n. 232/2016, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che:
- si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento;
- in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Rientrano nelle agevolazioni anche:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione d’impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Sono agevolabili inoltre:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente:
- moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
- moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad etero-giunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo;
b) le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con un successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e secondo le modalità ivi stabilite.
Non sono agevolabili gli investimenti che non garantiscono il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH).
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Qual è l’ammontare del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 del Decreto;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 del Decreto.
Come accedere alle agevolazioni
Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), insieme alla presentazione “ex ante” attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni e rilasciata da un valutatore indipendente, unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato.
Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla “certificazione ex post”, attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.
Come utilizzare il credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo utilizzabile pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Con quali agevolazioni è cumulabile il credito d’imposta
Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
Il credito d’imposta è cumulabile, invece, con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.