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CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA: QUANTO CONVIENE

 

Il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica è utilizzabile dalle imprese anche per quest’anno. Il bonus è pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di due milioni ovvero di quattro milioni di euro per attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Il credito d’imposta è uno dei crediti d’imposta soggetti al nuovo obbligo di comunicazione previsto dal decreto Agevolazioni fiscali. Quanto si risparmia?

Chi

Il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica, di cui all’art. 1, c. 201, legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), spetta alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

- dalla forma giuridica;

- dal settore economico di appartenenza;

- dalla dimensione;

- dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Sono escluse:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; - le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 231/2001.

Cosa

Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per prodotti nuovi o significativamente migliorati s'intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità;

- per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall'impresa, s'intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

Come specificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 maggio 2020:

  1. a) le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitivelegate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota;
  2. b) non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta:

- i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa;

- i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa;

- i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente;

- i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

  1. a) le spese per il personaletitolaredi rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
  2. b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziariao di locazione semplicee le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;
  3. c) le spese per contrattiaventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
  4. e) le spese per materiali, fornituree altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

Come

Dal 1° gennaio 2024 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023), il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di due milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fermo restando la misura del credito d’imposta al 5%, il limite massimo annuale è di quattro milioni di euro (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi).

Si considerano:

- attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore;

- attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020 (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 maggio 2020).

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8D.Lgs. n. 39/2010.

Per tali imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, il limite massimo di 2 milioni di euro (ovvero 4 milioni di euro per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0).

Quando

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'

art. 17D.Lgs. n. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all'art. 34legge n. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto Agevolazioni fiscali (D.L. 39/2024), dal 30 marzo 2024, il credito di imposta è fruibile previa comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In particolare, ai sensi dell’articolo 6:

- per gli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024), le imprese dovranno presentare una comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione) e una comunicazione a consuntivo al completamento degli investimenti;

- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024, le imprese dovranno presentare soltanto una comunicazione a consuntivo.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate sulla base del modello che dovrà adottato con apposito decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

In attesa dell’emanazione del decreto direttoriale che adotterà il modello per effettuare le previste comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, ha sospeso l’utilizzo in compensazione del codice tributo “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”, quando in corrispondenza dello stesso viene indicato come “anno di riferimento” 2024 (per anno di riferimento si intende l’anno di maturazione del credito).

 

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Fonte: IPSOA

 

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