Approda in Gazzetta Ufficiale la legge n. 28 del 2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 4/2024, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

 
Entra in vigore il 19 marzo 2024 la legge 15 marzo 2024, n. 28 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 2024.
 
In particolare: 
- con l’introduzione dell’art. 2-bis al decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 sono state introdotte misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;
- con l’introduzione dell’art. 2-ter, è stato istituito un contributo in conto interesse per le imprese dell'indotto per l'anno 2024, nello specifico sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni.
- con l’introduzione dell’art. 2-quater è stato stabilito che i crediti vantati dalle imprese dell'indotto, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa la società Sace S.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, sono prededucibili e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, degli interessi e delle spese, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche non continuative;
- con l’introduzione dell’art. 2-quinquies la legge prevede che ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis, è riconosciuta, per l'anno 2024, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane.
Il decreto prevede inoltre che in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, nel quale è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche prima dell'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione.