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FRINGE BENEFIT FINO A 3.000 EURO:

CASI PRATICI PER LA GESTIONE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO

 

I datori di lavoro, in vista dell’avvicinarsi della scadenza del 31 dicembre 2023, devono valutare su come operare per la corretta gestione del limite di 3.000 euro per i fringe benefit, previsto dalla legge di conversione del decreto Lavoro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. Possono essere, infatti, diverse le ipotesi, a seconda del valore dei beni e servizi erogati oppure nel caso in cui il figlio perda il requisito di essere fiscalmente a carico. Quali regole devono osservare i datori di lavoro? Quali sono le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate?

 
È entrato in vigore ormai da 4 mesi il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in l. n. 85/2023) che al fine di incentivare il potere di acquisto e di ridurre il cuneo fiscale ha innalzato, per il solo anno 2023 e per i soli lavoratori con figli a carico, il limite di esenzione per i fringe benefit da 258,23 a 3.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E/2023 ha fornito le indicazioni e i chiarimenti operativi che devono essere considerati dal datore di lavoro.
Alla luce del fatto che la scadenza dell’agevolazione va via via avvicinandosi, come devono comportarsi i datori di lavoro? Quali scenari possono venire a delinearsi da qui alla fine dell’anno e quali valutazioni possono e devono essere fatte? Alcuni esempi concreti possono essere di aiuto.

 

La normativa per il solo 2023

L’art. 40 del decreto Lavoro ha previsto per il solo anno 2023 e per i soli lavoratori con figli fiscalmente a carico l’innalzamento dell’ordinario limite di esenzione di cui all’art. 51, co.3, terzo periodo del TUIR di 258,23 euro a 3.000 euro annui. Nel limite “potenziato” per espressa previsione di legge potranno rientrare anche il pagamento diretto o il rimborso al lavoratore delle utenze domestiche.
Con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi;
- le eventuali somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale potranno riguardare anche utenze relative o intestate al coniuge o ai familiari di cui all’art. 12 TUIR;
- al fine evitare che il lavoratore fruisca più volte di un beneficio in relazione alle medesime spese, le eventuali somme pagate per le utenze dal lavoratore nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 - già oggetto di rimborso o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione dell’innalzamento operato per l’anno 2022 - non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione per l’anno 2023 prevista dall’art. 40 del decreto Lavoro;
- il beneficio dell’innalzamento spetta non solo ai titolari di redditi da lavoro dipendente ma anche di redditi assimilati a lavoro dipendente;
- l’innalzamento a 3.000 euro non deve essere generalizzato o per categoria omogenea ma può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore ad personam;
- per essere fiscalmente a carico i figli devono avere un reddito non superiore a euro 2.840,51 annui, innalzato per i figli di età non superiore a 24 anni a 4.000 euro annui;
- la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno e pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, sarà necessario verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.
La misura agevolata a 3.000 euro spetta per intero per ogni singolo genitore e anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU); nel caso in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato (ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. c), del TUIR), l’importo di esenzione agevolato spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

 

Modalità applicative

Lavoratori senza figli a carico

Esempi per la gestione operativa dei fringe benefit fino a 3.000 euro

Esempio 1 - Lavoratore con figli a carico
Esempio 2 - Lavoratore con figli a carico
Esempio 3 - Lavoratore senza figli a carico
Esempio 4 - Lavoratore con figli a carico
 

 

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Fonte: IPSOA

 

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