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CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS

 

Trovano conferma, anche nel secondo trimestre 2023, i crediti di imposta già concessi nel 2022 e per il primo trimestre 2023 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese. É quanto emerge dal decreto Bollette che, approvato alla Camera, si appresta ora ad essere convertito in legge dopo un ultimo passaggio al Senato. Quali sono le percentuali? Entro quando devono essere utilizzati i crediti d’imposta?

Il D.L. n. 34/2023, meglio conosciuto come decreto Bollette è stato approvato, con la fiducia, dalla Camera dei Deputati e si appresta, dopo un ultimo passaggio in Senato, a diventare legge.

Tra le tante norme contenute nel decreto, trovano spazio anche alcune disposizioni che estendono, anche al secondo trimestre 2023, i crediti d’imposta per contrastare il caro energia (elettricità e gas) già in vigore per tutto il 2022 e per il primo trimestre 2023.

Durante l’esame parlamentare, le norme di cui si discute non hanno subito modifiche sostanziali, per cui, la struttura delle stesse è rimasta invariata rispetto al testo originario del decreto.

 Pertanto, si conferma la riduzione delle percentuali dei crediti d’imposta rispetto a quanto previsto in passato.

COSA PREVEDE IL DECRETO

Il decreto prevede:

- per le imprese energivore, un credito d’imposta del 20% (in luogo del precedente 45%) delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi medi (per kWh), calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 (al netto di imposte e sussidi), hanno subìto un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019 anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa;

- per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore (non energivore) un credito d’imposta del 10% (nel trimestre precedente era del 35%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

- per le imprese a forte consumo di gas (imprese gasivore), un credito d’imposta pari al 20% (in luogo del precedente 45%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023. Gli usi energetici devono essere diversi dagli usi termoelettrici e il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), deve aver subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

- per le imprese non gasivore, un credito d’imposta del 20% (in precedenza era 45%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per i bonus delle imprese non energivore e non gasivore, qualora l’impresa destinataria si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio clientesu sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023.

 

QUAL È IL TERMINE DI UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS

Così come già previsto per i bonus precedenti, anche la nuova norma dispone in ordine all’utilizzo dei crediti di imposta in commento, che possono essere usufruiti esclusivamente in compensazione (con modello F24) chiarendo che il termine per il relativo utilizzo è fissato al 31 dicembre 2024.

Inoltre:

- non si applicano i limiti di compensazione annui attualmente fissati a 2 milioni di euro e 250.000 euro;

-le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi;

- i crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;

- i crediti d’imposta sono cedibilisolo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private;

- in caso di cessione dei crediti d’imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta;

- i crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 dicembre 2023.


 AGGIORNAMENTO DEL 26 GIUGNO 2023

  • Comunicazione n° 355/2023 dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito quali sono i sussidi da considerare nel calcolo del differenziale prezzo tra i trimestri 2019 e quelli di riferimento alle annualità 2022 2023. Ricordiamo che per poter usufruire degli eventuali crediti per l’energia elettrica la differenza tra i prezzi doveva essere superiore al 30%. Ai fini della determinazione dei crediti d’imposta per le imprese, non rientra tra i sussidi l’analogo credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente. 
  • Risoluzione n° 27 del 19 Giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta maturati nel terzo e nel quarto trimestre del 2022 a rischio per l’omessa comunicazione prevista dall’agevolazione che andava inviata entro il 16 marzo 2023.
    L’Agenzia precisa che il mancato adempimento previsto dal Dl n. 176/2022 non rappresenta un requisito per l’accesso al contributo; la sua omissione, infatti, non ne invalida l’esistenza, ma ne impedisce l'utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023. In definitiva, l’Agenzia ritiene che l’invio della comunicazione in questione rappresenti un adempimento di natura formale e pertanto sanabile tramite l’istituto della “remissione in bonis” che salva, per i contribuenti in “buona fede”, i benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non eseguiti nei termini, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Per regolarizzare la situazione naturalmente il contribuente deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall’agevolazione, inviare la comunicazione saltata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versare la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 senza possibilità di compensazione. Tuttavia, considerato che in base alla specifica disciplina, i crediti d’imposta in esame, relativi al terzo e quarto trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione con F24 entro il 30 settembre 2023, la “remissione in bonis”, dovendo precedere necessariamente la fruizione del bonus, non può essere effettuata oltre tale termine e, in ogni caso, prima della compensazione del credito.

 

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Fonte Ipsoa

 

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