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PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI 2023 (D.LGS. 36/2023)


La riforma del Codice dei contratti pubblici é stata approvata. Il Nuovo codice entrerà in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquisteranno efficacia il 1° luglio 2023.

Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente ma vi sarà gradualità nell’applicazione delle nuove norme.

Il Nuovo Codice riformula integralmente il precedente corpo normativo. Gli interventi più significativi riguardano: 

  • Undici princìpi;
  • Digitalizzazione;
  • Programmazione;
  • Appalto integrato;
  • Procedure sotto soglia UE;
  • Subappalto;
  • Concessioni;
  • Revisione prezzi;
  • Fidejussioni e trattenute;
  • Esecuzione;
  • Giurisdizione;
  • General contractor;
  • Governance;
  • Anac;
  • Partenariato pubblico-privato;

 

CHIARIMENTI SU ALCUNE NOVITÀ INTRODOTTE NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (DLGS 36/2023)

Nello specifico:

  • Appalti sottosoglia (artt. 48-55) e subappalti (art. 119) - Per i contratti “sotto soglia” le stazioni appaltanti provvedono:
    • mediante affidamento diretto per i contratti di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (articolo 50);
    • mediante procedura negoziata senza bando con invito a cinque, (per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro) o dieci operatori (per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie), individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta possibile l’utilizzo delle procedure di gara “ordinarie” sopra un milione di euro (articolo 50), senza bisogno di una motivazione specifica.

Per quanto concerne il subappalto, la principale novità riguarda la generale possibilità di ricorrere al modello “a cascata”, ferma restando la possibilità per la Stazioni Appaltanti di limitarlo in casi specifici (art. 199).

  • Digitalizzazione degli appalti (artt.19-36) - Il nuovo Codice degli appalti stabilisce i principi e i diritti digitali sottesi alla partecipazione alle gare pubbliche, tra cui quello dell’unicità dell’invio, secondo cui ciascun dato deve essere fornito dal suo possessore una sola volta a un solo sistema informativo (articolo 19). Inoltre:
  • Viene costituito l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), composto da piattaforme telematiche “certificate”, che assicurano l’interoperabilità dei servizi svolti (art. 22) e la confluenza delle informazioni sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac. Gli obblighi informativi verso la Banca Dati Anac, attraverso le piattaforme telematiche, riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house (art. 23). Tutte le gare transitano attraverso le piattaforme abilitate, pertanto le stazioni appaltanti non dotate di una propria piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni appaltanti (art. 25).
  • In tale ecosistema, diviene centrale la Banca Dati Anac e, con essa, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (art. 24), già reso operativo dall’Autorità Anticorruzione, nonché l’Anagrafe dell’Operatore Economico (art. 31). Il Fascicolo virtuale è utilizzato per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali (artt. 94-95) e speciali (art. 99).
  • Ad Anac viene affidata la pubblicità legale degli atti (art. 27), riportati sul portale istituzionale, nonché dei dati relativi ai singoli appalti, incluso l’elenco degli operatori economici invitati (art. 28). Si prevede inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazione avvengano mediante le piattaforme dell’ecosistema nazionale sui contratti pubblici e solo per quanto non ivi previsto attraverso l’utilizzo del domicilio digitale (articolo 29).


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Fonte: Sito ANAC

 

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