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Cos’è

Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022), opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché' di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie.

Per l'attuazione dell’intervento il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale, ai sensi dell’articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021 della “Fondazione Enea Tech e Biomedical”, sottoposta alla vigilanza del Ministero stesso ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

Gli interventi del Fondo

In attuazione della predetta norma di legge è stato adottato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 20 ottobre 2022 che disciplina le modalità di funzionamento del Fondo.

In particolare, il Fondo opera sulla base di procedure che garantiscono la trasparenza delle iniziative, attraverso le seguenti modalità di intervento:

  1. finanziamento del rischio e sostegno delle imprese della filiera del settore biomedico, attraverso investimenti diretti e indiretti;
  2. finanziamento e sostegno di attività di ricerca e sviluppo nel settore biomedico
  3. creazione di poli di alta specializzazione nel settore biomedico;
  4. altri interventi a sostegno del settore biomedico, definiti sulla base del piano di attività di cui all’articolo 3, comma 2, approvato dal Ministero, che possono includere la realizzazione di ulteriori forme di collaborazione o partenariato nel settore biomedico, anche attraverso la partecipazione a strutture associative in qualsiasi forma costituite, inclusa quella societaria, messa in rete delle conoscenze e competenze, realizzazione di attività di studio e analisi, attività di promozione dell’ecosistema nazionale e di animazione anche volta all’attrazione di investimenti dall’estero.

Gli interventi sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato applicabili in funzione delle caratteristiche dell’intervento e dell’imprese beneficiaria, così come specificamente previsto nel citato decreto.

Indipendentemente dalle modalità di intervento, non sono ammessi al sostegno del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico i soggetti:

  1. che versino in situazioni di incompatibilità o incapacità a beneficiare delle agevolazioni ovvero a contrattare con la pubblica amministrazione, inclusa l’applicazione di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  2. i cui legali rappresentanti o amministratori, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

 

Risorse

La dotazione patrimoniale del “Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico” è costituita dalle risorse assegnate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

 

Fonte: Mise

 

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