AREA SINDACALE
USCITA DALLO STATO DI EMERGENZA
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COVID 19
Con l’entrata in vigore il 1° aprile delle disposizioni contenute nel DL n. 24/2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” vengono introdotte misure per favorire la ripresa graduale delle attività ordinarie mediante il progressivo allentamento delle misure di contenimento e preservando fino al 31 dicembre 2022, un sistema di monitoraggio e di intervento rapido.Riportiamo di seguito una sintesi dei principali interventi del Dl 24/2022.
REGOLE DI SICUREZZA ANTICONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO
Con la cessazione dello stato di emergenza nazionale a decorrere dal 1° aprile 2022 vengono meno le disposizioni contenute nei DL n.19/2020 e n. 33/2020. In particolare, non vi è più l’obbligo di rispettare i protocolli e le linee guida di sicurezza anticontagio quale condizione per lo svolgimento delle attività economiche e produttive. Tali protocolli continuano a costituire solo un riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive. Il superamento dell’obbligo è fondato sulla circostanza che il DL n. 24/2022 non prevede più specifiche sanzioni per la violazione delle ordinanze recanti l’adozione e l’aggiornamento dei protocolli e delle linee guida anticontagio.Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha già attivato un tavolo di confronto con gli altri Ministeri competenti e le parti sociali sottoscrittrici del protocollo del 6 aprile 2021, tra cui Confapi, per valutare eventuali aggiornamenti delle procedure alla luce del mutato quadro emergenziale.
SUPERAMENTO DEL GREEN-PASS
Luoghi di lavoro pubblici e privati
Fino al 30 aprile 2022, l’obbligo di green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro è stato esteso anche ai lavoratori ultracinquantenni, i quali sono tenuti a possedere ed esibire su richiesta una certificazione verde Covid-19 base.
Per gli ultracinquantenni, fino al 15 giugno 2022, resta in vigore l’obbligo vaccinale con il relativo regime sanzionatorio.
Attività soggette a green pass
Dal 1° al 30 aprile 2022, è obbligatorio il green pass base per l’accesso a:
✓ mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
✓ mense e catering continuativo su base contrattuale; servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso, a eccezione di quelli all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
Inoltre, dal 1°al 30 aprile 2022, rimane obbligatorio il green pass rafforzato per l’accesso a:
✓ convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;✓ piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
✓ feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
✓ attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Resta fermo invece, fino al 31 dicembre 2022, l’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, nonché alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.
Attività non più soggette a green pass
Dal 1° al 30 aprile 2022 il green pass non è più necessario per accedere a:
✓ servizi di trasporto pubblico locale o regionali, servizi di ristorazione svolti all'aperto, alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi riservati ai clienti ivi alloggiati, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, sagre e fiere, centri termali; centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono all'aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, partecipazione a cerimonie pubbliche, servizi alla persona, pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.
DISCIPLINA DELL’OBBLIGO VACCINALE
Viene estesa fino al 31 dicembre 2022 la vigenza dell’obbligo vaccinale per:
✓ gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, i lavoratori delle strutture di cui all'art. 8-ter del D.lgs. n. 502/1992.
L’obbligo vaccinale rimane vigente fino al 15 giugno 2022 per:
✓ il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge n. 124/2007, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale:
✓ il personale docente ed educativo della scuola il quale, se non vaccinato, va impiegato a sole attività di supporto.
ISOLAMENTO E AUTO-SORVEGLIANZA
Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di spostarsi dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto positivi al Covid-19 fino all’accertamento della guarigione. L’isolamento finisce conseguentemente all'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare.
A coloro invece che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi è applicato il regime di auto-sorveglianza, a prescindere dalla precedente vaccinazione o guarigione del soggetto interessato, che prevede l’utilizzo di mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con positivi. Viceversa, costoro devono effettuare un tampone antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Dal 1° al 30 Aprile 2022 vige l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 nei seguenti casi:
✓ accesso ai mezzi di trasporto (Aeromobili per servizi commerciali e di trasporto persone), navi e traghetti regionali, treni interregionali ed alta velocità, autobus, mezzi adibiti al trasporto, mezzi di trasporto scolastico, funivie, cabinovie e seggiovie al chiuso;
✓ spettacoli al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto cinematografiche e locali di intrattenimento ed eventi sportivi.
Sempre dal 1° al 30 Aprile 2022 è obbligatorio indossare un DPI:
✓ in tutti i luoghi al chiuso, diversi da quelli sopra indicati e con esclusione delle abitazioni private;
✓ in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.Sono esclusi da questi obblighi i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, le persone che devono comunicare con persone affette da disabilità e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.6Per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs n. 81/2008 e devono, pertanto, essere fornite dal datore di lavoro.
REGIME SANZIONATORIO
Dal 1° aprile 2022 non sarà più vigente il precedente regime sanzionatorio ma continueranno a essere sanzionate:
✓ la violazione dei controlli dei certificati di vaccinazione e guarigione emessi dalle autorità sanitarie straniere;
✓ la violazione dei controlli dei green pass base e dei green pass rafforzati;
✓ la violazione delle norme sull’auto sorveglianza;
✓ la violazione delle norme sull’obbligo di indossare i DPI;
✓ la violazione dell’ordinanza del Ministro della salute sugli spostamenti da e verso l’estero.
PROROGA DEI TERMINI CORRELATI AL COVID-19
Sono prorogati sino al 30 giugno 2022 i termini di alcune disposizioni legate alla situazione emergenziale da Covid-19 e in particolare:
✓ sulla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione;
✓ sullo smart working semplificato per i lavoratori del settore privato.