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Fringe benefit: dal 2022 il limite torna a 258,23 euro

Per il 2022 nessun raddoppio del limite di esenzione fiscale per i fringe benefit. A partire dal 1° gennaio, il plafond individuale per il lavoratore torna al valore ordinario di 258,23 euro, con la conseguenza che le imprese dovranno ridefinire la propria politica di benefit nei riguardi dei propri collaboratori. In particolare, il datore di lavoro, al fine di verificare il limite di esenzione previsto dalla norma, dovrà necessariamente tener conto non solo del valore di tutti i benefit riconosciuti al lavoratore, come ad esempio l’autovettura ad uso promiscuo, ma anche del controvalore dell’eventuale welfare previsto dalla contrattazione collettiva. Viene meno così una “spinta” importante agli investimenti delle imprese nel welfare aziendale.

Con il 31 dicembre 2021 è venuto meno il particolare “bonus” previsto per il 2020 e confermato per il 2021 del raddoppio del limite di esenzione fiscale e contributivo a 516,46 euro annui per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR.

A decorrere pertanto dal 1° gennaio 2022, il plafond individuale per il lavoratore torna al valore ordinario di 258,23 euro con la conseguenza che le aziende dovranno ridefinire la propria politica di benefit nei riguardi dei propri collaboratori.

In molti si aspettavano un ulteriore proroga o addirittura una stabilizzazione del particolare beneficio anche per il 2022 con la legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022); in realtà, non è stata una delle misure contemplate dal legislatore, con la conseguenza che a decorrere dal 1° gennaio 2022 si ritorna ai valori originali previsti dal TUIR ovvero all’ammontare di 258,23 euro su base annua.

Con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 l’Amministrazione finanziaria ha fornito importanti indicazioni sull’ammontare e sui limiti, precisando che:

  • se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore di 258,23 euro non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l’intero benefit viene assunto a tassazione;
  • il limite di esenzione è sempre applicabile ed in presenza di più benefits determinati con criteri differenti, occorre procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia;
  • la verifica della soglia di esenzione va fatta tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti nel corso dello stesso periodo di imposta;
  • in sede di applicazione delle ritenute di acconto, il datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta terrà conto di tutti i valori che sono stati percepiti nel corso di rapporti intrattenuti con lui. Inoltre, se il lavoratore ha chiesto di conguagliare altri redditi di lavoro dipendente o assimilati, si dovrà tenere conto anche dei valori percepiti nel corso di altri rapporti;
  • il sostituto di imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la soglia di 258,23 euro. Peraltro, qualora risulti chiaro che il valore del bene o del servizio supera 258,23 euro, in considerazione dell’intero periodo di imposta, la ritenuta andrà applicata sin dal primo periodo di paga.

Plafond esente anche ad personam

A differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale sia fiscale che previdenziale, all’offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee, nel caso dei beni e servizi fino a 258,23 (516,46 per il 2021) questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.

L’importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008, paragrafo 16; In particolare l’Agenzia ha chiarito che “Ai sensi del citato comma 3 dell'art. 51, peraltro, l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

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