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Codici tributo per utilizzo in compensazione crediti d'imposta

per caro energia e caro carburanti

Pubblichiamo la Risoluzione n. 38/E dell’Agenzia delle Entrate con cui istituisce una serie di codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

  • CLICCA QUA per scaricare il testo completo della risoluzione

In particolare, vengono istituisci i seguenti codici tributo:

  • 7720” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
  • 7721” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
  • 7722” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
  • 7723” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
  • 7724” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
  • 7725” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
  • 7726” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

Viene precisato, infine, che in sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, e che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione.

 

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