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Milleproroghe 2020: le principali novità inerenti all'edilizia

E' stata pubblicata la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha disposto la Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe 2020) (GU Serie Generale n. 51 del 01.03.2021).

Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2021

A seguire le principali novità inerenti all’edilizia:

Art. 13 “Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti”.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L’art. 13 del D.L. 183/2020, comma 1, proroga al 31/12/2021 il termine fino al quale trova applicazione l’art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), il quale prevede che l’importo dell’anticipazione cui l’appaltatore ha diritto ai sensi del comma 18, art. 35 del D. Leg.vo 50/2016 - ordinariamente del 20% - può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

All’articolo 13:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All’articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo periodo, le parole: “alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 15 giugno 2021” e le

parole: “entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2021“;

  1. b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce”»;

RISERVE

al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) al comma 10, le parole: “Fino al 31 dicembre 2020”

sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021“».

Pertanto, all’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

“comma 10. Fino al 31 dicembre 2021, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo “.

SOGGETTI ATTUATORI: AVVIO DELLE PROCEDURE ANCHE CON FINANZIAMENTI LIMITATI ALLA PROGETTAZIONE

Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione (art. 1, comma 4, D.L. n. 32/2019 conv. L. n. 55/2019).

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Per gli anni 2019, 2020 e 2021, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 1, comma 6, D.L. n. 32/2019 conv. L. n. 55/2019).

SUBAPPALTO: QUOTA SUBAPPALTABILE AL 40%, NON NECESSITÀ DI INDICARE LA TERNA DI SUBAPPALTATORI

L’art. 13 del D.L. 183/2020, lettera c) del comma 2, proroga al 30/06/2021 la previsione in base alla quale, nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, il subappalto può arrivare fino alla soglia del 40% dell’importo complessivo del contratto.

Al contempo, la disposizione in esame sospende fino al 31/12/2021 l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.

Termini contenuti nel comma 18, art. 1 del D.L. 32/2019.

Più in dettaglio, in tema di subappalto, fino al 31/12/2021:

- in deroga all’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, il limite del ricorso al subappalto è elevato al 40% dell’importo complessivo del contratto (sempre fermo restando il limite al 30% qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);

- non si applica l’obbligo, previsto dall’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, comma 6, di indicare preventivamente una terna di subappaltatori per gli appalti sopra soglia o concernenti attività a rischio di infiltrazione mafiosa;

- non si applica per i contratti di concessione l’obbligo, previsto dall’art. 174 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, di indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che gli operatori economici intendono subappaltare a terzi;

- non si applica la possibilità di procedere alle verifiche in sede di gara in riferimento al subappaltatore, ai sensi dell’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016..

ZONE SISMA

  • Proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 dei termini entro i quali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all’emergenza in corso nei territori in questione; (art. 17 ter comma 3);
  • Sempre nei territori colpiti dal sisma, affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, per importi inferiori a 150.000 euro, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione (art. 17 ter comma 4);
  • Estensione agli anni 2021 e 2022 della possibilità di cui all’art. 1,c.986, L.145/2018 di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale (Isee); (art. 17 quater comma 2);
  • incremento di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 delle risorse destinate all’erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici in questione e già interessati da precedenti eventi sismici (art. 17 quater comma 3).

PROGETTI FINANZIATI DAL MIT

I soggetti beneficiari del finanziamento di cui all’art. 1 comma 1080 della L. n. 205/2017 sono tenuti a procedere all’attivazione delle procedure per l’affidamento della progettazione finanziata entro sei mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

Di seguito la gazzetta ufficiale: GAZZETTA UFFICIALE N° 51 DELLO 01/03/2021

 

 

 

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