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IL DECRETO LEGGE n. 18 DEL 17 MARZO 2020 PUBBLICATO NELL’EDIZIONE STRAORDINARIA N. 70 DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 17 MARZO 2020 INTRODUCE ALCUNE IMPORTANTI MISURE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO: ECCONE UNA PRIMA SINTESI.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale  e assegno ordinario (ART. 19)

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di CIGO o di accesso all’assegno ordinario (FIS) con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane, continuative o frazionate, comunque entro il mese di agosto 2020.

E’ prevista una procedura di consultazione sindacale diversa rispetto a quella ordinaria  disciplinata nel Decreto Legislativo n° 148/2015. Per le misure richieste ai sensi del nuovo decreto legge l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.  Al riguardo, l’Area Lavoro renderà note le modalità di espletamento della suddetta procedura.

Sono allungati i termini di presentazione della domanda all’INPS, che deve avvenire entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività̀ lavorativa.

La domanda non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo n° 148/2015, relativi alla transitorietà, non imputabilità e temporaneità dell’evento che ha determinato il ricorso all’ammortizzatore sociale. Ciò è coerente con l’introduzione della specifica causale “emergenza COVID-19”.

I periodi di trattamento di CIGO e Assegno Ordinario (FIS) concessi per la causale “emergenza COVID-19” non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Solo per l’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale previsto dalla legge.

Limitatamente ai periodi di CIGO e Assegno Ordinario (FIS) concessi per la causale “emergenza COVID-19” e in considerazione della relativa fattispecie non si applica il contributo addizionale previsto dal Decreto Legislativo n° 148/2015.

Nel limite delle 9 settimane e nell’anno 2020, l’Assegno Ordinario del FIS (normalmente concesso alle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti) è esteso anche alle aziende che occupano più di 5 dipendenti, con possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Lavoratori destinatari delle nuove norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e non è richiesta l’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro (art. 1, comma 2, D.Lgs. n° 148/2015).

 

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (art. 20)

Le aziende che al 23/2/2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6) hanno in corso un trattamento di CIGS possono presentare domanda di CIGO per la causale “emergenza COVID-19” e per un periodo non superiore a 9 settimane.

La concessione della CIGO sospende e sostituisce il trattamento di CIGS già in corso e questo trattamento può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

La concessione della CIGO è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS precedentemente autorizzata e il relativo periodo di CIGO concesso ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 non è conteggiato ai fini dei limiti di durata massima previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015.

Limitatamente al periodo di CIGO concesso per la causale “emergenza COVID-19” e in considerazione della relativa fattispecie non si applica il contributo addizionale previsto dal Decreto Legislativo n° 148/2015.

Trattamento di assegno ordinario peri datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23/2/2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6) hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di Assegno ordinario per la causale “emergenza COVID-19” e per un periodo non superiore a 9 settimane.

La concessione del trattamento di Assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concesso ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015.  

Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi per la causale “emergenza COVID-19” e in considerazione della relativa fattispecie, non si applica la contribuzione addizionale  prevista dall’articolo 29, comma 8, del Decreto Legislativo n° 148/2015.

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Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga (art. 22)

Per i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed esclusi i datori di lavoro domestico, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di CIG in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, con riconoscimento ai lavoratori della contribuzione figurativa.

L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

Il trattamento di CIG in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

I trattamenti di CIG in deroga sono concessi, nel rispetto dei limiti di spesa, con decreto delle Regioni, inviato all’INPS unitamente alla lista dei beneficiari.

La CIG in deroga può essere concessa esclusivamente con il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Per la Regione Toscana la concreta operatività di questo strumento è disciplinata in un apposito accordo quadro tra Regione e Parti sociali

LE AZIENDE ASSOCIATE CHE NECESSITANO INFORMAZIONI IN MERITO ALLA MODULISTICA POSSONO SCRIVERE ALL'INDIRIZZO MAIL Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  E SARANNO RICHIAMATE PER AVERE TUTTE LE DELUCIDAZIONI NECESSARIE.

 

INPS DECRETO CURAITALIA

 

INPS: Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà - Nuova causale “COVID-19 nazionale”

 

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